Tribunale di Roma, Fiom contro Fiat: 145 a 0. Il testo della sentenza

Redazione 24/06/12
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Il Tribunale di Roma condanna la Fiat per discriminazioni contro la Fiom a Pomigliano: 145 lavoratori con la tessera del sindacato dovranno essere assunti nella fabbrica. Inoltre 19 iscritti al sindacato avranno anche diritto a 3.000 euro per i danni ricevuti.

I giudici di merito, con una pronuncia dall’altissimo valore simbolico, hanno infatti giudicato discriminatoria la condotta dell’azienda che, dopo la ristrutturazione dello stabilimento industriale di Pomigliano, ha riassorbito soltanto lavoratori non iscritti alla nota organizzazione sindacale. Da qui, la condanna a riassumere i dirigenti sindacali esclusi dalla ripresa della produzione che hanno sottoscritto personalmente il ricorso proposto dall’organizzazione dei lavoratori e che, dunque, vanno risarciti del danno non patrimoniale liquidato in 3 mila euro a testa.

La sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma, pubblicata il 21 giugno, assegna così un importante punto nella alla Fiom nella controversia scoppiata con la Fiat sullo stabilimento di Pomigliano d’Arco (Napoli).

Dai fatti emergeva che un mese fa nessun iscritto alla Fiom risultava assunto da “Fabbrica Italia Pomigliano”, la nuova società costituita per la gestione dell’impianto metalmeccanico vesuviano: la simulazione statistica commissionata a un accademico britannico sostiene che le possibilità che ciò sia accaduto per caso risultano meno di una su dieci milioni.

Da qui, il ricorso dei dirigenti Fiom ex articolo 28 del decreto legislativo 150/11: accogliendolo, il giudice dichiara la natura di discriminazione collettiva di cui al decreto legislativo 216/03 rispetto alla condotta posta in essere dall’azienda e ordina al datore di cessare dal comportamento scorretto e di rimuoverne gli effetti. Non solo l’azienda deve assumere i 145 lavoratori iscritti alla Fiom ma nel prosieguo delle operazioni di riassorbimento del personale nello stabilimento deve mantenere la percentuale dell’8,75 per cento di tutti gli assunti in favore della sigla dei metalmeccanici della Cgil. Non si tratta, spiega il magistrato, del riconoscimento di una quota di riserva in favore degli iscritti al sindacato, ma dell’unico strumento che nel caso di specie si rivela idoneo a rimuovere gli effetti dell’accertata discriminazione e di prevenirne la reiterazione. Inevitabile, insomma, la conclusione del giudice laddove il decreto legislativo 216/03 costituisce l’attuazione della direttiva Cee 2000/78 e la giurisprudenza comunitaria in materia antidiscriminatoria afferma che, una volta accertata la lesione del diritto alla parità di trattamento, la riparazione non può che consistere nell’attribuzione del bene ingiustamente negato.

Il risarcimento per danno non patrimoniale, nel caso di specie, deve essere individuato nell’alterazione dello stato psicologico determinata dal legittimo timore della mancata assunzione a fronte dell’oggettiva discriminazione della categoria di appartenenza. La risarcibilità del pregiudizio, spiega il giudice, presuppone lo svolgimento di un’indagine psicologica per accertare la consapevolezza del singolo lavoratore di essere oggetto di discriminazione e l’alterazione del suo normale stato d’animo per il timore della perdita definitiva del posto di lavoro. Nel caso dei diciannove lavoratori nominativamente rappresentati dalla Fiom in forza della delega espressa, l’accertamento deve ritenersi positivamente concluso laddove la volontà di agire manifestata da questi lavoratori costituisce una concreta prova sia della consapevolezza della discriminazione, sia del conseguente turbamento d’animo.

Qui il testo integrale della sentenza del Tribunale di Roma

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