Praticanti: 18 o 24 mesi?

Silvia Surano 17/05/12
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Il decreto legge n. 1 del 24.01.2012, convertito in legge n. 27 del 24.03.2012, ha apportato un’importantissima novità in tema di tirocinio professionale. L’art. 9 comma 6, infatti, così recita: “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi“.

La novità è stata ovviamente accolta con grande entusiasmo da tutti gli iscritti nel registro dei praticanti avvocati, i quali hanno visto in questo provvedimento un barlume di speranza: uno “sconto” di sei mesi su un percorso formativo notoriamente lungo e in salita.

L’entusiasmo dei molti si è però presto sopito di fronte al rifiuto di rilasciare il certificato di compiuta pratica trascorso il nuovo termine di 18 mesi. Preso atto della mancanza di una disciplina transitoria per quei neolaureati che alla data del 24.01.2012 erano già iscritti al registro dei praticanti, gli Ordini degli Avvocati hanno preferito temporeggiare in attesa di una pronuncia chiarificatrice da parte del Ministero della Giustizia.

Il dubbio è il seguente: la nuova durata del tirocinio si applica solo a coloro che si sono iscritti nel registro dei praticanti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge o, in via retroattiva, anche a tutti coloro che stanno ancora svolgendo il biennio di praticantato?

La questione, lungi dal poter attendere i tempi di intervento del Ministero, è stata affrontata e recisamente risolta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze il quale, consapevole dell’urgenza e del nocumento che potrebbe derivare a molti a causa dell’incertezza interpretativa, al termine dell’adunanza del 9 maggio scorso, ha preso una posizione netta adottando il provvedimento n. 3/2012.

Come si legge nella delibera in questione, una interpretazione restrittiva della norma e, pertanto, l’applicazione del nuovo disposto solo a coloro che hanno iniziato il periodo di tirocinio professionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, “rappresenterebbe dei profili di dubbia costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento perché si vengono a determinare casi di praticanti iscritti dopo il 24.01.2012 che riuscirebbero a sostenere l’esame di avvocato con un anno di anticipo rispetto a chi invece si è iscritto, anche solo di pochi giorni, prima di tale data, provocando quindi una discriminazione per l’acquisizione del titolo e conseguentemente per l’entrata del mondo del lavoro“.

Il giusto ragionamento dei consiglieri, dettato anche da un apprezzabile senso di responsabilità nei confronti dei giovani iscritti, si è tradotto nella decisione unanime “di ritenere applicabile a tutti i praticanti, anche quelli iscritti antecedentemente alla data del 24.1.2012, la durata di diciotto mesi del tirocinio e conseguentemente ritenere applicabile, al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica, il DL n. 1/2012“.

Detto ciò, mi auguro che l’operato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, oltre a rappresentare un esempio cui tutti gli altri Ordini dovrebbero adeguarsi, possa essere utile per accelerare i tempi di risposta de Ministero della Giustizia cui è stato già sottoposto apposito quesito.

 

Silvia Surano

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