Multe di Equitalia illegittime?

Redazione 22/03/12
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Negli ultimi giorni sta facendo il giro del web un articolo de L’Espresso secondo cui le multe di Equitalia, a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione del febbraio 2007, sarebbero illegittime. Nello specifico, gli interessi del 10 per cento applicati sulle contravvenzioni renderebbero nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni.

La pronuncia, reputata “per anni introvabile anche nei database giuridici più forniti”, è stata tirata fuori da un avvocato di Bari, ***********, che non ha esitato a recarsi a Roma per spulciare e scartabellare negli archivi cartacei della Suprema Corte. E la tenacia e la dedizione del legale sono state alla fine ricompensate, recuperando la sentenza annulla-sanzioni dai potenziali effetti dirompenti. Risulta depositata in Cassazione il 16 febbraio 2007, numero di protocollo 3701. E contiene un principio di diritto tanto sintetico quanto devastante: gli interessi del 10 per cento semestrale applicati da Equitalia sono illegittimi.

Una sentenza di poche righe, che riportiamo integralmente:

Sentenza n. 3701 della Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di ******, con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.

Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

A.M.G. resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.

 

Qui un interessante servizio de “Le Iene” sull’argomento

 

 

Redazione

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