Firma, nonnina cara, firma…

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Una nonna centenaria, assoggettata ad amministrazione di sostegno, nel corso del tempo cambia vari testamenti, molto probabilmente influenzata da soggetti terzi. Il giudice tutelare, considerate le circostanze, dispone una consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale emerge che l’anziana donna è affetta da un disturbo della personalità, che la porta ad affidarsi agli altri per ogni sua decisione. Si evidenzia, quindi, un soggetto manipolabile, soprattutto se si tratta di interessi economici!

Così il giudice decide per l’impossibilità di testare, assumendo nell’anziana una mera mancanza di capacità negoziale. Ebbene, l’art. 591 c.c. elenca i casi d’incapacità di testare, che includono: i minori di età, gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro che ‘’sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e volere nel momento in cui fecero testamento, ex art. 428 c.c.’’. Le cause di incapacità fanno riferimento sostanzialmente all’esistenza, al momento del testamento-atto, di ‘’un’incapacità’’ (…). Tali forme di incapacità a testare determinano, pertanto, una annullabilità assoluta dell’atto, il quale può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse, con un’azione che si prescrive in cinque anni dalla esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Da quest’ultimo passaggio di rango procedurale, si evince che, in relazione al testamento, andranno a rilevare quindi non più gli interessi dell’incapace, bensì quelli dei legittimi eredi. In tal senso, va precisato che, da un punto di vista psichiatrico-forense, ‘’la capacità di testare non è esclusa da una qualsiasi alterazione ma da una causa perturbatrice patologica, che raggiunga un’intensità tale da sopprimere nel soggetto l’attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente, privandolo della facoltà di discernere la natura e gli effetti del negozio da concludere e di concepire ed esprimere liberamente la propria volontà’’. L’accertamento tecnico, in tema di incapacità a testare, risulta essere sempre e necessariamente un accertamento storico. La valutazione tecnica, pertanto, non viene posta ‘’su cosa sia stato fatto, ma “sul perché sia stato fatto“, poichè soltanto dallo studio della motivazione si può comprendere se quel determinato atto o condotta siano stati improntati da un corretto discernimento e da una libera volizione.

Il Tribunale di Varese, ufficio volontaria giurisdizione, con decreto del 19 ottobre 2011, ha stabilito (rispetto al caso di specie) che ‘’la signora, oramai centenaria, non ha la possibilità di fare testamento in quanto non è in grado di agire con capacità testamentaria’’. Secondo il Tribunale, la centenaria non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti. La donna (beneficiaria dell’amministrazione di sostegno) incapace di agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 c.c. Nel caso di specie, la capacità di testare della beneficiaria viene esclusa, in applicazione degli artt. 591, 411.4 c.c..

Insomma, l’amministrazione di sostegno si trova spesso a doversi porre la problematica relativa alla “capacità della persona’” beneficiaria di redigere testamento; sul punto, appare decisamente controversa la piena capacità negoziale! La valutazione tecnico-psichiatrica sulla capacità di intendere e volere del testatore (beneficiario dell’a.d.s.) deve pertanto essere compiuta con la massima cautela, disponendo di tutti gli elementi documentali e testimoniali, con particolare riguardo all’atto testamentario. Tale valutazione trova fondamento sullo studio dei motivi che hanno indotto il testatore a disporre in quel determinato modo anziché in modo diverso. In tal senso, però, ci si chiede: quali potrebbero essere le possibili soluzioni di un consulente tecnico in relazione alla capacità di testare o meno del soggetto beneficiario (a.d.s.)? Nella prassi, emerge che le possibili risposte tecnico-psichiatriche non sono unicamente costituite dal ‘’si’’ o dal ‘’no’’, ma anche dal ‘’non so’’…!

Giovanna Cuccui

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