Prenotazioni e ritiro dei referti in Farmacia

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Pubblicato in Gazzetta il decreto che disciplina l’erogazione da parte delle farmacie di “attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

Il decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011, chiude la pubblicazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 153/2009.

Prima di illustrare il contenuto del decreto richiamo per eventuali approfondimenti la circolare della FOFI del 4 ottobre 2011 e la circolare di Federfarma del 10 ottobre 2011.

L’articolo 2, comma 1, del decreto in parola dispone che «[nel] rispetto del modello organizzativo regionale, le farmacie, attraverso la postazione dedicata, possono operare quali canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritirare i relativi referti».

Sono esclusi dai servizi erogabili:

a) le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio sanitario nazionale;
b) gli esami di laboratorio ad accesso diretto;
c) le urgenze di primo e secondo livello;
d) le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull’applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.

Il decreto in argomento all’articolo 2, comma 3, chiarisce, poi, che i servizi potranno essere resi solo al completamento del quadro normativo e, nello specifico, dispone che i «servizi di cui al comma 1 saranno resi sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale».

Gli accordi nazionali e gli accordi regionali fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 1. In particolare l’articolo 4, comma 3, del decreto in esame, statuisce che sarà oggetto dell’accordo collettivo nazionale, previo parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei principi e dei criteri relativi a: i) modalità e tempi di realizzazione; (ii) modalità e tipo di collegamento; (iii) orari del servizio; (iv) modalità di riscossione delle quote; (v) modalità e tempi di conservazione e consegna dei referti.

Per l’erogazione dei servizi de quibus le farmacie dovranno, poi, utilizzare postazioni dedicate e prevedere distanze di rispetto anche in ossequio ai dettami in materia di tutela dei dati personali.

La procedura di prenotazione, pagamento e ritiro dei referti dovrà – necessariamente – prevedere le seguenti fasi:

a) Informativa e raccolta del consenso: «In questa prima fase, viene illustrata all’assistito l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e viene raccolto il relativo consenso al trattamento dei dati. La raccolta del consenso verrà annotata al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe, anche presso altre farmacie. Nel caso in cui il Sistema CUP preveda l’invio di SMS o messaggi di posta elettronica per ricordare all’assistito gli estremi della prenotazione ovvero per la conferma o la disdetta della stessa e invio di attestazioni di pagamento, occorrerà esplicitarlo nell’informativa e raccogliere separato consenso. In ogni caso le comunicazioni all’assistito attraverso SMS o posta elettronica non dovranno contenere indicazioni di dettaglio circa la tipologia di prestazione, l’esito e le credenziali d’accesso».

b) Riconoscimento dell’assistito: «La farmacia deve assicurare il corretto ed univoco riconoscimento dell’assistito che richiede l’accesso ai servizi del Sistema CUP. Ai fini dell’identificazione l’identità dell’assistito è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione di un documento di riconoscimento. Ai fini dell’accesso al servizio il cittadino dovrà esibire la Tessera Sanitaria». In punto sarà interessante capire il funzionamento – se possibile – dei meccanismi di delega.

c) Prenotazione: «Ai fini della prenotazione occorre esibire la prescrizione medica […]».

d) Servizio di pagamento: «Presso la farmacia, quale canale di accesso ai servizi del Sistema CUP, deve essere consentito il pagamento, anche mediante sistemi elettronici di pagamento, della quota di partecipazione a carico del cittadino, calcolata sulla base delle informazioni rilevate dalla prescrizione».

e) Spedizione e ritiro dei referti: «Il Sistema CUP può consentire al cittadino la possibilità di richiedere la consegna presso la farmacia dei referti corrispondenti alle prestazioni effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Di tale modalità deve essere data indicazione nell’informativa relativa al trattamento dei dati e acquisito specifico consenso per la singola prestazione. Nel caso in cui il cittadino si avvalga dell’opzione di consegna del referto presso la farmacia, il ritiro avviene mediante la consegna all’assistito del referto da parte dell’operatore della farmacia incaricato di tale servizio. Il referto può essere sia l’originale cartaceo in busta chiusa sia, qualora la struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la prestazione preveda tale possibilità, una copia stampata del referto digitale, avente valore legale ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso devono essere adottati misure e accorgimenti atti a garantire che l’accesso dell’operatore al referto digitale sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all’interessato, nonché ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia. Il ritiro del referto può essere effettuato anche mediante delega ad un terzo, purché questi produca una delega scritta del delegante accompagnata dalla copia di un documento di identità dello stesso e un proprio documento d’identità in corso di validità».

L’articolo 6 dispone, inoltre, che il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia, ovvero l’operatore della farmacia nominato incaricato del trattamento (nell’ambito del sistema CUP) rispondono degli «eventuali errori nel processo di prenotazione, pagamento e consegna referti» qualora siano dovuti a carenze nella gestione del servizio, a loro imputabili. In punto sarà interessante approfondire ad esempio su chi spetti il compito di procedere alla adeguata formazione del personale preposto alla erogazione dei servizi del sistema CUP.

In merito all’operatore della farmacia, ove lo stesso (pur nominato incaricato del trattamento) non sia tenuto al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi in argomento, dovrà essere sottoposto (dalla farmacia?) a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Da ultimo, il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia aderente ai citati accordi «ha l’obbligo» di rendere disponibile e consultabile (il come non viene chiarito) agli utenti finali l’elenco delle prestazioni prenotabili attraverso la farmacia.

Sul tema di questo contributo torneremo comunque prossimamente, non appena vedranno la luce i nuovi menzionati accordi.

Michele Martoni

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