Commercialisti contro notai: 2-0

Redazione 24/08/11
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Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 9 agosto scorso, ha accolto il ricorso dell’Ordine dei Commercialisti di Bologna, contro la “pubblicità ingannevole” posta in essere dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La vicenda in breve.

I notai avevano lanciato una campagna pubblicitaria dal titolo “senza notaio meno sicurezza”.

La campagna veniva contestata dai commercialisti, innanzi all’Autorità Garante per la Concorrenza, che aveva aperto un procedimento, chiuso infine senza sanzioni, in quanto gli impegni in quella sede offerti dal Consiglio Notarile sarebbero risultati “idonei ad eliminare i profili di ingannevolezza e comparazione illecita presenti nei messaggi”.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del decreto legislativo 145 del 2007 “l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l’assunzione dell’impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità’”.

In tali casi, valutata l’idoneità di tali impegni, l’Autorità “può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione”.

Il Tar del Lazio, nel 2010, aveva tuttavia annullato la decisione dell’ Autorità Garante, perchè gli impegni presi dai notai erano da ritenere inidonei e perchè i commercialisti dovevano comunque essere sentiti, prima della chiusura del procedimento.

Ora il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli impegni, a suo tempo presentati dal Consiglio nazionale del notariato, non potevano essere nemmeno esaminati, in quanto presentati fuori dal termine massimo previsto dalla normativa in materia.

In particolare, l’art. 8 della delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 (regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita) prevede che “entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità”.

La sentenza del Consiglio di Stato, numero 4737 del 9 agosto 2011

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