Dal primo settembre libri più cari e mercato meno libero

Dario Reccia 08/08/11
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Venerdì 5 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 luglio 2011 n. 128, recante “la nuova disciplina sul prezzo dei libri”.

Nell’art. 1, il legislatore si pone degli obiettivi ambiziosi e lodevoli, dallo sviluppo del settore librario al sostegno della creatività letteraria, per spingersi poi sino alla diffusione della cultura ed alla tutela del pluralismo dell’informazione.

Si tratta, in realtà, della solita legge italiana che tutela esclusivamente interessi di tipo corporativo, ignorando ancora una volta i principi di concorrenza e libero mercato, che, invocati spesso a parole, non trovano mai spazio nei fatti e soprattutto nelle leggi del nostro Paese.

Vediamo più da vicino la nuova disciplina.

Dal 1° settembre i venditori al dettaglio, compresi gli store on-line (tanto per intenderci Amazon, Feltrinelli, IBS, BOL, etc…) non potranno praticare sconti superiori al 15% rispetto al prezzo di copertina.

Peraltro l’ambito di applicazione della legge ricomprende i libri venduti sul territorio nazionale. Ma cosa succede se il libro è venduto al consumatore italiano direttamente dall’estero? In questo caso, infatti, la normativa italiana non troverebbe applicazione e la percentuale di sconto potrebbe, in ipotesi, essere di gran lunga superiore a quella consentita dall’ordinamento italiano.

Sicuramente, poi, per espressa previsione legislativa, il limite del 15% non si applica in caso di libri per bibliofili (ovvero a tiratura limitata), libri usati, libri d’arte, fuori catalogo o appartenenti ad edizioni ormai esaurite.

La percentuale di sconto sale invece sino al 20% in occasione di eventi quali fiere del libro ovvero in caso di vendite in favore di organizzazioni non lucrative, come per esempio biblioteche e centri di formazione.

Gli Editori, dal canto loro, ad esclusione del mese di dicembre, potranno realizzare campagne promozionali, purché distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e della durata massima di un mese, con sconti che comunque non possono superare il 25% del prezzo di copertina.

L’unico limite in questo caso è rappresentato dalla necessità di informare i venditori al dettaglio per consentirgli di partecipare all’offerta alle medesime condizioni, ferma restando la loro facoltà di non aderire alla campagna promozionale.

Anche qui, però, eventuali problemi applicativi potrebbero nascere dall’esigenza di distinguere tra loro le campagne promozionali. Quali dovranno essere infatti i criteri distintivi? Una possibile risposta potrebbe essere nel senso che la distinzione avvenga sulla base delle collane ovvero degli autori o delle percentuali di sconto applicate; resta comunque da capire come si comporteranno gli editori al riguardo.

In caso di violazione di tali regole, le sanzioni possono arrivare sino all’applicazione di una multa di ca. € 3.100, ovvero alla sospensione dell’attività commerciale per 20 giorni.

Questa in sintesi la legge. Si dirà, con un certo amarcord, che si tratta di una legge a difesa delle piccole librerie, tanto per intenderci quelle di quartiere all’angolo di casa.

Da convinto liberale e liberista sono invece convinto che i modelli di distribuzione non possano essere calati dall’alto per difendere e tutelare interessi corporativi, ma debbano imporsi sul mercato autonomamente e senza aiuti, in funzione della legge della domanda e dell’offerta.

E tutto ciò in un Paese che per difendere le piccole librerie di quartiere sotto l’egida della difesa della cultura e del pluralismo dell’informazione, continua ad applicare agli ebook un’Iva di ben 16 punti percentuali superiore rispetto a quella scontata dai libri cartacei.

E la chiamano promozione del libro e della cultura!

Dario Reccia
Scorza, Riccio & Partners

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Legge 27 luglio 2011 , n. 128 

Nuova disciplina del prezzo dei libri  

Art. 1  

Oggetto e finalita’ generali 

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina  del  prezzo  dei libri.

2. Tale disciplina mira a contribuire  allo  sviluppo  del  settore librario, al sostegno della creativita’ letteraria,  alla  promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell’informazione.

Art. 2

Disciplina del prezzo dei libri 

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e’ liberamente fissato dall’editore o  dall’importatore  ed e’ da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto,  su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. E’ consentita la vendita dei libri  ai  consumatori  finali,  da chiunque e con qualsiasi modalita’ effettuata,  compresa  la  vendita per corrispondenza  anche  nel  caso  in  cui  abbia  luogo  mediante attivita’ di commercio  elettronico,  con  uno  sconto  fino  ad  una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi  del comma 1.

3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori  e’  consentita la possibilita’ di  realizzare  campagne  promozionali  distinte  tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno  solare  e  di  durata  non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche’ non superiori  a un quarto del prezzo fissato  ai  sensi  del  predetto  comma  1.  E’ comunque fatta salva la facolta’  dei  venditori  al  dettaglio,  che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di  partecipare alle  medesime  condizioni,  di   non   aderire   a   tali   campagne promozionali.

4. La vendita di libri ai  consumatori  finali  e’  consentita  con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per  cento  sul  prezzo fissato ai sensi del comma 1:

a)  in  occasione  di  manifestazioni  di  particolare  rilevanza internazionale,  nazionale,  regionale  e  locale,  ai  sensi   degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti,  istituzioni  o  centri con finalita’ scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita’.

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e  di  elevata  qualita’  formale  e tipografica;

b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione  delle  opere  artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano  e  quelli  che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall’editore;

f) libri pubblicati  da  almeno  venti  mesi  e  dopo  che  siano trascorsi almeno  sei  mesi  dall’ultimo  acquisto  effettuato  dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

g)  edizioni  destinate  in  via  prioritaria  ad  essere  cedute nell’ambito di rapporti associativi.

6. Il prezzo complessivo di collane,  collezioni  complete,  grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma  1,  puo’  essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in  materia  di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di  disciplina  del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

8.  La  vendita  di  libri,   effettuata   in   difformita’   dalle disposizioni del presente  articolo,  comporta  l’applicazione  delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi  2  e  3,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9. Il comune vigila sul rispetto delle  disposizioni  del  presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono  attribuiti  al  comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 3

Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento

1. Le disposizioni della presente legge si  applicano  a  decorrere dal 1° settembre 2011.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni  della presente legge e’ abrogato l’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1,  il  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i  beni  e  le attivita’ culturali e con il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla  Presidenza del  Consiglio   dei   Ministri   con   delega   all’informazione   e all’editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette  alla Presidenza  del Consiglio   dei   Ministri   –   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria, che provvede al successivo inoltro  alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Art. 4 

Clausola di neutralita’ finanziaria 

1.  I  comuni  provvedono  alle  attivita’  di  cui  al   comma   9 dell’articolo 2 con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dario Reccia

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