Sì al porta a porta (démarchage) dei professionisti

Redazione 06/04/11
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“Il professionistra può prendere contatto con un terzo, che non l’abbia richiesto, al fine di proporgli i propri servizi”.

Lo ha stabilito il 5 aprile scorso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una decisione che vale per la Francia, ma che ha inevitabili risvolti anche per gli altri paesi membri.

La Corte ha sottolineato che con la direttiva servizi, 2006/123/CE [recepita in Italia dal decreto legislativo 59 del 2010], “l’intenzione del legislatore dell’Unione era non soltanto di porre fine ai divieti assoluti, per gli esercenti una professione regolamentata, di ricorrere alla comunicazione commerciale, in qualunque forma, ma anche di eliminare i divieti di ricorso a una o più forme di comunicazione commerciale … quali, in particolare, la pubblicità, il marketing diretto e le sponsorizzazioni.

L’offerta a terzi determinati/indeterminati

Secondo la Corte di Giustizia, l’art. 24 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che “esso osta a una normativa nazionale la quale vieti totalmente agli esercenti una professione regolamentata, come quella di dottore commercialista/esperto contabile, di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»)”.

La comunicazione commerciale comprende infatti “non soltanto la pubblicità classica, ma anche altre forme di pubblicità e di comunicazione di informazioni destinate all’acquisizione di nuovi clienti”.

In particolare, per “démarchage” si intende una “tecnica di vendita che consiste nel contattare il cliente personalmente (porta a porta) per sollecitargli la conclusione di un affare. Il contatto personale può essere stabilito presso il domicilio del consumatore, o tramite telefono (o tecnica simile)”.

Ora, secondo i giudici europei, una normativa nazionale non può vietare al professionista di “astenersi da qualsiasi contatto personale non richiesto che possa essere considerato come un reclutamento di clientela o una proposta concreta di servizi commerciali”.

Il «démarchage», in particolare, “implica un contatto personalizzato tra il prestatore e il potenziale cliente, al fine di presentare a quest’ultimo un’offerta di servizi. Per tale motivo, esso può essere qualificato come marketing diretto. Di conseguenza, il «démarchage» rientra nella nozione di «comunicazione commerciale», ai sensi degli artt. 4, punto 12, e 24 della direttiva 2006/123

Il divieto assoluto, precluso dalla direttiva «servizi», costituisce dunque una “illegittima restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri”

Qui il testo integrale della sentenza.

Redazione

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