Crocifisso nei Tribunali, Laicità principio supremo del nostro ordinamento costituzionale

Redazione 20/03/11
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La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha confermato la destituzione di Luigi Tosti, giudice di pace presso il Tribunale di Camerino, a seguito del procedimento disciplinare tenutosi presso il Consiglio Superiore della Magistratura, per avere rifiutato di tenere udienza, in un primo momento perchè nell’aula c’era il crocifisso, ma poi, apprestata un’aula senza, perchè i crocifissi erano rimasti nelle altre aule, e perchè non gli era stato consentito almeno di mettere nella propria aula il simbolo della religione ebraica, il menorah.

Nel blog di Luigi Tosti si legge, in alto, la seguente scritta: “Crocifissi e laicità dello Stato, I cattolici rivendicano le loro libertà in base ai principi nostri e negano le nostre in base ai principi loro”.

Riportiamo di seguito i passi salienti della sentenza, depositata il 14 marzo scorso:

1. La laicità quale principio supremo del nostro ordinamento costituzionale

“Più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull’obbligatorietà dell’insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto
canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).

Trattasi di un principio non proclamato expressis verbis dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico (“laicità”) che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera.

D’altra parte, senza l’individuazione di tali specifiche condizioni d’uso, il principio di “laicità” resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica (cfr. Corte cost., ordinanza n. 389 del 2004)” (…)

2. Laicità “per addizione” e laicità “per sottrazione”

“Il rifiuto del ricorrente di tenere udienza era anche giustificato dalla mancata autorizzazione ad esporre nelle aule giudiziarie la menorah, simbolo della religione ebraica.

Per poter accogliere tale pretesa è necessaria una scelta discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste.

E’  vero  che sul  piano  teorico  il  principio  di  laicità  è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l’alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione,  sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione).

Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concretà ed il bilanciamento tra l’esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l’analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell’ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e
possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili”.

3. L’autotutela del lavoratore nel rapporto di lavoro

“In materia di rapporto di lavoro, sia pubblico che privato, si è affermato che colui che è tenuto alla prestazione lavorativa in determinati casi possa rifiutare la stessa allorchè tale rifiuto si caratterizzi come forma di legittimo esercizio di autotutela del lavoratore a fronte di inadempimenti da parte del datore di lavoro, e quindi nella stessa ottica di cui all’art.1460 c.c. (Cass. 03/05/2004, n. 8364), segnatamente quando tali inadempimenti investano diritti inviolabili dell’uomo e, quindi, costituzionalmente garantiti  (ad es. quello alla salute: Cass. 17/12/1997, n. 12773).

L’autotutela costituita dal rifiuto della prestazione lavorativa in presenza della violazione di diritti fondamentali del soggetto, che deve effettuare la prestazione lavorativa, costituisce una cosiddetta “autotutela passiva reattiva”.

Essa consiste in un comportamento di dichiarata inadempienza, che sarebbe in sé illegittimo (o addirittura illecito), ma che si assume legittimato dall’accertata inadempienza della controparte.

Esso è in funzione della reciprocità su cui i rapporti sinallagmatici sono imperniati (…) presuppone anzitutto che sussista la posizione soggettiva di titolarità dei diritto tutelato … ed inoltre che tale autotutela si ispiri a criteri di idoneità e di proporzionalità tra la minaccia al diretto e la reazione.

Se il diritto minacciato è un diritto inviolabile (e come tale costituzionalmente garantito) del soggetto tenuto alla prestazione lavorativa (in senso ampio), non vi è dubbio che il titolare dello stesso possa espletare l’autotutela e che questa possa manifestarsi. anche attraverso il rifiuto della prestazione lavorativa, allorché tale rifiuto è idoneo ed adequato ad evitare la  lesione nel diritte fondamentale oggettivamente minacciato,

E tuttavia, la possibilità per il ricorrente di tenere tranquillamente udienza, in condizioni dì piena legittimazione anche sociale, in un’aula priva di simboli religiosi rompe qualsiasi nesso tra l’esercizio in concreto delle funzioni e la violazione del suo fondamentale diritto di libertà  religiosa (o di libertà di religione) asseritamente   derivante dalla presenza, altrove, di un crocifisso (…) La presenza del crocifisso può ledere il diritto di libertà religiosa solo se si trova nell’aula in cui egli svolge la sua attività giurisdizionale (…)

Egli, in effetti, non aveva intenzione neppure di attenuare le ricadute negative della ‘sfida’ da lui lanciata all’amministrazione, tanto che ebbe ad opporsi decisamente alle modifiche nella distribuzione degli affari, che gli destinavano una maggiore quantità di lavoro in attività (giudice tutelare e riscorsi per d.i.), che non richiedevano la ritualità della aula di udienza (…)” (presidente Michele De Luca, relatore Antonio Segreto)

Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione.

Redazione

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