PEC alle imprese entro il 29 novembre, la Circolare del Ministero

Redazione 10/11/11
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Ministero Sviluppo economico

Circolare 3 novembre 2011 n. 3645

“Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria (art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008) – Approssimarsi del termine – Indicazioni operative”

L’art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008 (convertito, con modificazioni, con legge 2/2009) prevede che:

«Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’ invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata».

Entro il 29 novembre 2011, pertanto, tutte le imprese «costituite in forma societaria» iscritte nel registro delle imprese che non abbiano già provveduto in tal senso, dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti del registro medesimo.

Si evidenzia che il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa.

Obbligate alla comunicazione in questione sono:

– le società di capitali e di persone;
– le società semplici;
– le società cooperative;
– le società in liquidazione;
– le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La domanda di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante la “Comunicazione unica” di cui all’art. 9 del decreto-legge 7/2007, e, nell’ambito di questa, mediante la modulistica registro imprese lREA (modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata).

Si rammenta che ai sensi dell’ultimo periodo del citato art. 16, c. 6 «L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

Nel caso in cui la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata dovesse essere accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (ad esempio: trasferimento di sede, nomina amministratori, ecc.) la domanda sarà soggetta all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento.

La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa: si segnalata, a tal fine, che sul sito www.registroimprese.it è disponibile una procedura semplificata on fine che consente di procedere all’adempimento in modo ancora più rapido.

I professionisti individuati dall’art. 31, comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese dichiarando, nelle note, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di finna digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo.

Si ritiene che nulla osti all’indicazione, nell’ambito della comunicazione in questione, dell’indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.

In caso di rinnovo della pec già iscritta al registro delle imprese, avvenuto sia precedentemente sia successivamente alla sua scadenza, non dovrà essere fatta alcuna comunicazione al registro delle imprese.

Il direttore generale
(Gianfrancesco Vecchio)

Redazione

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