Unioni civili e convivenze hanno diritto ai sussidi familiari

Unioni civili e convivenze hanno diritto agli assegni familiari ANF, ma i conviventi di fatto devono prevederlo nel contratto di convivenza.

Redazione 10/05/17
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I partner delle unioni civili e i conviventi di fatto hanno diritto agli assegni al nucleo familiare (ANF), i primi in maniera analoga a quanto previsto per i coniugi e i secondi solo al rispetto di determinati requisiti. Lo stabilisce una volta per tutte l’Inps con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017.

Proseguono quindi le riforme che stanno portando a un’effettiva parità di diritti anche lavorativi e previdenziali tra coniugi sposati e coppie omosessuali unite civilmente, mentre per le convivenze di fatto sarà necessario aver stipulato il contratto di convivenza. L’Inps ha specificato, in particolare, come si può beneficiare degli assegni al nucleo familiare in tutti i casi di unione civile con o senza figli: vediamo come funziona la nuova normativa.

 

Chi ha diritto all’assegno al nucleo familiare?

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico che viene garantito alle famiglie dei lavoratori dipendenti (o ai pensionati da lavoro dipendente) nel caso si verifichi una situazione economica di particolare disagio.

L’assegno è stato introdotto dal D.L. n. 69/1988 ed è riconosciuto alle famiglie con un reddito complessivo inferiore a determinate soglie stabilite ogni anno dalla legge. Anche l’importo degli ANF varia ogni anno, ed è diverso a seconda della fascia reddituale di appartenenza e della composizione del nucleo familiare. Le tabelle Inps che determinano tutti questi valori sono pubblicate di norma il 30 giugno.

Gli assegni al nucleo familiare per le unioni civili

La circolare del 5 maggio dell’Inps stabilisce innanzitutto quale sia il nucleo familiare di riferimento nel caso delle unioni civili introdotte dalla Legge Cirinnà (L. n. 76/2016). In particolare:

  • nel caso in cui solo uno dei due partner sia un lavoratore dipendente o pensionato, valgono esattamente le stesse regole del matrimonio e alla parte non tutelata è riconosciuto l’assegno familiare;
  • nel caso di figli nati da una precedente relazione, a questi è garantito in ogni caso l’assegno se uno dei due genitori abbia la posizione tutelata; se invece i genitori naturali sono entrambi privi di assegno, ai figli viene comunque garantito l’ANF se uno dei genitori si unisce civilmente a un cittadino tutelato;
  • nel caso di figli nati successivamente all’unione civile, a questi viene garantito l’assegno familiare se il figlio è stato inserito all’interno dell’unione.

Lo scioglimento dell’unione civile

Ma non solo: la circolare Inps specifica che, in caso di scioglimento dell’unione civile, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal Codice civile per i coniugi. Più spinosa, in questo caso, la questione dei figli nati in seguito alla formazione dell’unione: l’Inps ha richiesto su questo punto il parere del Ministero del lavoro.

L’Istituto ha infine chiarito che, come per i coniugi, i partner uniti civilmente hanno anche diritto all’assegno per il congedo matrimoniale. I partner potranno quindi assentarsi da lavoro per 8 giorni entro 30 giorni dalla celebrazione dell’unione.

Gli assegni per i conviventi di fatto

Diversa la situazione per quanto riguarda i conviventi di fatto, omosessuali o eterosessuali. Questi possono infatti usufruire degli assegni al nucleo familiare solo in caso abbiano firmato un contratto di convivenza dal quale emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita comune.

Il contratto di convivenza, ricordiamo, è facoltativo e serve a disciplinare i rapporti patrimoniali della convivenza di fatto e a stabilire le regole che saranno ufficialmente riconosciute a tutela dei partner.

 

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