Inaspriti i poteri di vigilanza ANAC: le Delibere nn.328, 329 e 330 del 29 marzo 2017

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Con le Delibere 328, 329 e 330 del 29 marzo 2017, l’ANAC ha emanato apposita regolamentazione dei procedimenti di vigilanza in tema di anticorruzione, rispetto delle regole di trasparenza e di incoferibilità e incompatibilità degli incarichi. Tali Regolamenti hanno sostanzialmente lo stesso apparato di regole, salvo specifiche norme pertinenti alla distinta tipologia di vigilanza. I regolamenti prevedono l’approvazione da parte dell’ANAC di uno specifico “Piano Annuale delle ispezioni” redatto in conformità alle “Linee Guida per lo svolgimento delle ispezioni”. In particolare, l’attività di vigilanza può essere avviata d’ufficio o su segnalazione. Quest’ultima può essere prodotta dal c.d. whistleblower (dipendente che segnala illeciti) ovvero nel caso di gravi e reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dagli OIV e dagli RPTC dopo aver esperito tutte le proprie funzioni. Il modulo di segnalazione è compilato con chiarezza, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento d’identità. Il segnalante indica altresì l’indirizzo preferibilmente PEC, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell’Autorità. Nel caso non sia utilizzato il modulo disponibile sul sito ANAC, la segnalazione firmata e corredata di documento d’identità deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti. Le segnalazioni devono essere inviate all’ANAC a mezzo PEC.

Per quanto concerne le “segnalazioni anonime”, sono considerate tali, quelle che non rechino sottoscrizione; rechino sottoscrizione illeggibile; pur “apparendo” riferibili a un soggetto, non consentano comunque di individuarlo con certezza. Le segnalazioni anonime sono archiviate, a meno che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate che consentano di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Le segnalazioni sono comunque archiviate nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione; contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione o corrispondenza intercorsa tra le parti; manifesta incompetenza del’Autorità in tema (in tal caso ove ne ricorrano i presupposti, l’Autorità procede all’invio della segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alla Procura Corte Conti); questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante, tese ad ottenere l’accertamento nel merito di proprie vicende soggettive; nel solo caso di attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione (Delibera 329/2017), nel caso di segnalazione concernente dati per i quali non è previsto per legge, alcun obbligo di pubblicazione. L’archiviazione è comunicata al segnalante se ne ha fatto espressa richiesta.

Rilevante è la previsione che l’Autorità può procedere ad attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto.

L’Autorità può non avviare il procedimento di vigilanza ovvero sospenderlo qualora penda ricorso giurisdizionale amministrativo avente medesimo oggetto. Ad ogni modo, le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile possono essere trasmessi dall’Autorità (che fa salvi propri autonomi poteri di vigilanza, se competente in merito) alla Procura della Repubblica e/o alla Procura Corte Conti.

 

Le segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

  1. segnalazioni relative a violazioni di legge che possono dar luogo a provvedimenti d’ordine o di segnalazione ovvero ad accertamento di inconferibilità/incompatibilità – nel caso di vigilanza in tema di inconferibilità/incompatibilità -;
  2. segnalazioni particolarmente rilevanti di esposizione dell’amministrazione a rischi corruttivi; ovvero richieste di accesso civico rigettate e segnalate all’Autorità – nel caso di vigilanza in tema di obblighi di pubblicazione -; ovvero segnalazioni rilevanti ai fini dei codici di comportamento e subordinatamente a questo, di illegittimo conferimento di incarico successivo a cessazione di rapporto di lavoro – in caso di vigilanza in tema di inconferibilità/incompatibilità;
  3. segnalazioni di possibile rilevanza penale (con particolare riguardo a reati contro la P.A.) per vigilanza in tema di anticorruzione e per quella in tema di inconferibilità/incompatibilità;
  4. segnalazioni di possibile rilevanza amministrativa e contabile.

Le segnalazioni non compilate con chiarezza o adeguatamente documentate sono considerate non prioritarie.

Il procedimento di vigilanza si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d’atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell’Autorità, come segue.

In caso di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione:

  1. atto con il quale l’Autorità registra che l’amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
  2. raccomandazione non vincolante, indirizzata alle amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria
    e/o all’adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonché in Linee guida in materia di trasparenza dell’Autorità;
  3. segnalazione del mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione, quale illecito disciplinare, indirizzata all’UPD ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell’amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme responsabilità;
  4. ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni;
  5. ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente.

Le segnalazioni relative alla mancata adozione della sezione trasparenza del PTPCT sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19,
co. 5, del D.L. 90/2014 (da 1000 a 10.000 euro di sanzione irrogata al soggetto obbligato all’adozione di PTPCT e Codici di Comportamento). Le segnalazioni relative alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al co. 3 del medesimo articolo (da 500 a 10.000 euro a carico di tutti i responsabili della violazione: dirigente che non effettua la comunicazione circa la propria situazione patrimoniale; nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati).

 

In caso di vigilanza sugli obblighi di inconferibilità e incompatibilità:

  1. atto con il quale l’Autorità registra che l’amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
  2. raccomandazione con la quale si invitano le amministrazioni interessate a prevedere, nei propri codici di comportamento, particolari doveri o divieti di comportamento, anche al fine di prevenire l’insorgere di conflitti di interesse;
  3. presentazione di osservazioni e rilievi su atti di conferimento di incarichi non ancora perfezionati;
  4. accertamento di specifiche situazioni di inconferibilità e di incompatibilità;
  5. accertamento di situazioni di conflitto di interesse già previste dai codici di comportamento, nazionale o della singola amministrazione interessata;
  6. accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
  7. ordine di adottare atti e provvedimenti conseguenti all’accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibilità.

Le segnalazioni relative alla mancata adozione dei Codici di comportamento da parte delle amministrazioni, sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, del D.L. 90/2014 (da 1000 a 10.000 euro di sanzione irrogata al soggetto obbligato all’adozione di PTPCT e Codici di Comportamento).

 

In caso di vigilanza sugli obblighi di prevenzione della corruzione:

  1. atto con il quale l’Autorità registra che l’amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative;
  2. raccomandazione, indirizzata alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione da inserire nel proprio PTPCT;
  3. segnalazione, indirizzata all’organo di indirizzo dell’amministrazione interessata, di atti o fatti che possano dar luogo alle responsabilità del RPCT, in caso di ripetute violazioni del PTPCT da parte dei dipendenti o sentenza di condanna per reato di corruzione di un dipendente;
  4. ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione previste dal PNA, dai suoi aggiornamenti, nonché da Linee guida avente il medesimo valore di atto di indirizzo;
  5. ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare atti e provvedimenti attuativi delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT ovvero di rimuovere atti e provvedimenti contrastanti con tali misure;

In particolare, le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT, ivi comprese le relative sezioni dedicate alla trasparenza, alla mancata adozione di misure integrative del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché alla mancata adozione dei Codici di comportamento da parte delle amministrazioni, sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, del D.L. 90/2014 (da 1000 a 10.000 euro di sanzione irrogata al soggetto obbligato all’adozione di PTPCT e Codici di Comportamento).

 

Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa è, di norma, di 60 giorni. La comunicazione è inviata al RPCT e al legale rappresentante dell’Amministrazione, nonché all’OIV o organismo analogo – in caso di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione – ovvero agli interessati, organi d’indirizzo conferenti l’incarico e al segnalante – in caso di vigilanza sulla inconferibilità/incompatibilità di incarichi-.

Possono partecipare all’istruttoria i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali che ne facciano richiesta entro 30 gg. dalla comunicazione o conoscenza di avvio del procedimento. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facoltà di accedere ai documenti del procedimento e di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri. L’Autorità può richiedere per iscritto informazioni e/o documenti indicando il termine (da 10 a 30 gg.) entro il quale dovrà pervenire la risposta o esibito il documento. Informazioni e documenti richiesti potranno essere esibiti anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni.

In particolare, i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono essi stessi presentare istanza di audizione entro 10 gg. dal relativo ricevimento, potendo comparire in persona del RPCT (per quanto di competenza) ovvero di proprio legale o procuratore speciale ed eventualmente facendosi assistere in tale sede da consulenti.

Per quanto concerne le ispezioni, sono assolte da appositi team, con l’eventuale collaborazione della Guardia di Finanza e/o di altri organi dello Stato. Al termine dell’attività ispettiva (non superiore a 60 gg.), l’ispettore redige apposita relazione all’ufficio richiedente. In caso di ispezioni e/o richieste documentali e/o acquisizione di pareri da altri uffici di Autorità nazionali o estere, i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per una durata massima di 30 gg.

Il procedimento si chiude entro 120 gg. dalla data di comunicazione di avvio del procedimento (salva come visto, sospensione massima di 30 gg.) con:

  1. redazione di una “proposta di delibera” consiliare ANAC avente ad oggetto uno degli atti sopra elencati, di conclusione del procedimento di vigilanza;
  2. il dirigente dell’ufficio di vigilanza può altresì adottare una propria “nota”, previamente autorizzata dal Consiglio ANAC, avente ad oggetto la comunicazione di presa d’atto della volontà manifesta dall’amministrazione di conformarsi alle prescrizioni vigenti, indicando gli atti che intende adottare;
  3. il procedimento è chiuso “in forma semplificata” con apposito atto del dirigente dell’ufficio di vigilanza, previa autorizzazione del Consiglio ANAC e comunicazione all’Amministrazione che può formulare controdeduzioni entro 10 gg., quando nel quadro normativo e/o giurisprudenziale non sussistono dubbi interpretativi in ordine alla fattispecie ovvero è applicabile alla stessa una precedente pronuncia dell’Autorità.

Gli atti conclusivi del procedimento sono comunicati al RPCT, nonché agli eventuali segnalanti e pubblicati sul sito ANAC e, qualora così disposto dall’Autorità, su quello dell’Amministrazione. Entro un termine minimo di 20 e massimo di 45 gg. dal ricevimento della Delibera, l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare all’Autorità gli atti che intende assumere ed il termine di relativa adozione. In caso di mancanza di tale comunicazione da parte dell’Amministrazione, l’ANAC ne formalizza “atto di costatazione” pubblicato sul proprio sito. Nello specifico caso di vigilanza in tema di obblighi di pubblicazione, con l’atto di costatazione, l’ANAC provvede anche a segnalare tale mancata pubblicazione quale illecito disciplinare all’UPD, agli OIV e se del caso, alla Corte dei Conti.

 

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