Dichiarazione Iva 2017 Proroga: tempo fino al 3 marzo, poi sanzioni

Redazione 01/03/17
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C’è ancora tempo per la Dichiarazione Iva 2017. Saranno considerate nei termini le dichiarazioni annuali pervenute tempestivamente entro il 3 marzo. L’Agenzia delle Entrate lo ha comunicato poco fa con comunicato stampa. La motivazione non risiede nella generosità del Fisco: durante la giornata del 28 febbraio, infatti, si sono verificati rallentamenti nel sistema operativo, che avrebbe impedito alle dichiarazioni trasmesse di pervenire in tempo alle banche dati del Fisco. Periodo d’imposta 2017 la scadenza è fissa al 30 aprile prossimo. Ricordiamo che l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.

Tutto sommato, quindi, i contribuenti non subiranno le sanzioni per ritardo od omissione della trasmissione, o almeno per ora. È sicuramente l’ultima occasione per non incorrervi. A fini preventivi, dunque, è meglio chiarire quali possono essere le sanzioni irrogabili da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente ritardatario o non adempiente. In particolare,

  • Se provvede entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il 27 maggio 2017, la dichiarazione è tardiva e non si considera omessa. La sanzione che si applica è fissa di 250 euro ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso.
  • Se provvede oltre i 90 giorni, cioè dopo il 27 maggio 2017, la dichiarazione si considera omessa e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.
  • Se la dichiarazione omessa è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. Ciò sempre che non siano stati avviati procedimento amministrativi di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

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Dichiarazione Iva 2017: chi è esonerato?

Inoltre, sono esonerate le seguenti categorie di professionisti:

  • Chi nel 2016 ha registrato solo operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o sia dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972)
  • Chi ha aderito al regime dei minimi o al regime forfettario e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);
  • Chi ha un’impresa individuale e ha dato in affitto l’unica azienda, o non eserciti altre attività rilevanti ai fini del tributo;
  • Chi è contribuente Iva, residente in altri stati Ue, e nell’anno d’imposta ha eseguito solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta.

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