Il modulo blu, questo sconosciuto

Massimo Quezel 26/11/16
Scarica PDF Stampa
Tutti noi abbiamo (o dovremmo avere) dentro il porta oggetti della nostra automobile un fondamentale ausilio in caso di incidente: la constatazione amichevole di incidente, anche detto “CAI” o “Modulo Blu”.

Molti chiamano questo documento “CID”, ma l’acronimo è usato in modo improprio (CID, infatti, sta per “convenzione indennizzo diretto”, una particolare procedura di liquidazione dei danni materiali e delle lesioni lievi che coinvolge direttamente la compagnia del danneggiato).

Il Modulo Blu, approvato dall’IVASS e identico in tutti i Paesi dell’UE, è strutturato in maniera tale da permettere ai soggetti coinvolti in un sinistro stradale di raccogliere tutti gli elementi descrittivi dell’incidente (compreso un grafico stilizzato del sinistro) nonché i dati anagrafici e assicurativi delle parti stesse, per una più rapida definizione della pratica.

E composto da 2 pagine per un totale di 4 fogli ricalcanti, in modo che al termine della compilazione ciascuna parte coinvolta possa trattenere due copie delle proprie dichiarazioni.

Sarà utile compilarlo integralmente, ma in ogni caso gli elementi indispensabili sono i seguenti: le targhe dei veicoli, i nomi dei soggetti coinvolti, i nomi delle compagnie di assicurazioni RCAuto, la descrizione delle modalità del sinistro e la data dello stesso e, in ultimo, la firma dei conducenti.

Calcola qui il superbollo

Esiste un obbligo di sottoscrivere congiuntamente il Modulo Blu?

Ovviamente nell’immediatezza del sinistro lo stato d’animo dei soggetti coinvolti sarà certamente turbato per lo spavento e la conseguente ansia, ma è bene, in ogni caso, prestare la massima attenzione alla compilazione di questo documento perché avrà una importanza fondamentale nel successivo iter risarcitorio.

Anche per questo motivo è lasciata facoltà alle parti di non sottoscrivere congiuntamente il modulo: se non si è d’accordo con la ricostruzione della controparte o se si preferisce far esaminare con calma da un esperto l’accaduto, il modulo può essere redatto disgiuntamente e, pertanto, presentare solo la propria firma (la controparte, ovviamente, farà lo stesso).

L’unico “svantaggio” che si avrà nel sottoscrivere disgiuntamente il Modulo Blu sarà quello di dover attendere al massimo 60 giorni anziché 30 per ricevere l’offerta di risarcimento o il rifiuto da parte della compagnia per i danni materiali.

Il modulo andrà poi consegnato al proprio assicuratore, per la necessaria denuncia di sinistro (secondo quanto dispone l’art. 1913 del Codice Civile tale operazione sarà da compiersi entro tre iorni dalla data dell’incidente).

Tutte le informazioni aggiornate le trovi nel seguente volume:

Le dichiarazioni riportate sono vincolanti in modo assoluto?

Vale la pena ricordare che, in ogni caso, quanto riportato nel Modulo Blu anche in doppia firma può essere messo in discussione successivamente alla compilazione. Ce lo dice il modulo stesso, nella colonna centrale poco sopra il riquadro destinato al disegno dell’incidente: “Il presente documento non costituisce un’ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell’identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione“.

Si tratta di una precisazione di fondamentale importanza, che pochi leggono con attenzione. Che cosa significa? Innanzitutto che, se anche scriviamo commenti del tipo “ho torto” oppure “ho piena ragione” ciò non definisce automaticamente le responsabilità tra le parti.

D’altra parte è evidente che non è possibile lasciare alla libera valutazione delle parti coinvolte un aspetto così cruciale. Saranno piuttosto i patrocinatori, i liquidatori o eventualmente un giudice a stabilire chi abbia determinato il sinistro.

Di certo basandosi sugli elementi riportati nel Modulo Blu, ma non esclusivamente su di essi poiché sarà altrettanto fondamentale esaminare il verbale delle autorità eventualmente intervenute, le testimonianze dei soggetti che hanno assistito al sinistro e anche rilievi di carattere tecnico come l’analisi del punto di urto tra i veicoli, le eventuali tracce di frenata o la deformazione dei lamierati: tutti elementi che possono smentire, del tutto o in parte, quanto riportato nel Modulo Blu.

Ricordiamo, infine, che il sinistro può essere denunciato alla compagnia anche senza il Modulo Blu, indicando semplicemente su carta libera le informazioni essenziali sopra riportate.

Massimo Quezel

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento