Personale ATA: assunzioni a tempo indeterminato, come superare il periodo di prova

Redazione 29/08/16
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E’ stata pubblicata dal MIUR la nota 22667/16 con le relative istruzioni per gli Uffici Scolastici Regionali (USR) riguardanti le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA previste per l’imminente anno scolastico 2016/2017.

Come riporta il portale OrizzonteScuola, la decorrenza giuridica inizia a partire dal 1° settembre 2016 mentre quella economica dalla presa effettiva del servizio del contratto a tempo indeterminato. In maniera analoga, da questo ha decorrenza anche il superamento del periodo di prova che, a seconda del singolo profilo professionale, cambia.

Personale ATA: la durata del Periodo di Prova

In base al CCNL comparto scuola, e più precisamente all’art. 45, si apprende che la durata del Periodo di Prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato viene così  statuito:

– 2 mesi per i profili delle aree A e A super;

– 4 mesi per i profili rimanenti.

Entrando più nel dettaglio OrizzonteSuola riporta le seguenti informazioni:

Profilo

Periodo di prova

AREA A – Collaboratore Scolastico

2 mesi

AREA As – Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi

2 mesi

AREA B – Assistente Amministrativo

4 mesi

AREA B – Assistente Tecnico

4 mesi

AREA B – Guardarobiere, Cuoco e Infermiere

4 mesi

AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione)

4 mesi

Chi può essere esonerato dal periodo di prova?

Possono godere dell’esonero dal periodo di prova i dipendenti che lo hanno già superato, presso un’altra pubblica amministrazione, in un equipollente profilo professionale.

Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che appartengono ai ruoli della stessa Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori oppure che siano stati inquadrati in profili differenti della medesima area per via di processi di riqualificazione che ne abbiano accertato la competenza.

Come superare il periodo di prova? Come calcolarlo

Per poter superare il periodo di prova viene valutato il servizio che si presta effettivamente. Ai fini del superamento vengono computati:

1) le domeniche e i giorni festivi;

2) i periodi di chiusura della scuola per motivi di pubblica utilità;

3) i periodi di chiusura della scuola per motivi sanitari;

4) le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento annunciati dall’amministrazione scolastica;

5) il periodo trascorso in mandato parlamentare;

6) le giornate utilizzate a titolo di riposo compensativo;

7) le giornate di chiusura prefestiva, così come i permessi nel caso in cui il dipendente effettui il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;

8) il giorno libero per quanto riguarda i dipendenti che beneficiano dell’orario di lavoro su 5 giorni dal momento che, grazie ai rientri pomeridiani, è stato comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio.

Quando il periodo di prova viene sospeso?

Il periodo di prova viene sospeso per assenza dovuta a malattia e per tutti i restanti casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, tra cui:

– permessi retribuiti;

– periodi di aspettativa per motivi di famiglia, studio e ricerca;

– periodi di aspettativa per coniuge all’estero;

– periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;

– esoneri dal servizio per ragioni sindacali;

– congedi parentali;

– ferie;

– giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono qualora ricada in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);

– eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.

Quando inizia il periodo di prova?

Il periodo di prova parte il 1° settembre, con il primo giorno dell’anno scolastico, o viceversa, qualora vi sia assunzione del servizio successiva, inizia dal giorno di effettiva presa del servizio. Si tratta a tutti gli effetti di un servizio a tempo indeterminato per cui valido al conteggio delle ferie e dell’anzianità.

Il dipendente, se non ha la possibilità di cumulare i giorni di servizio necessari, può ultimare il superamento del periodo nell’anno successivo; la soglia massima per completarlo è di 2 anni. L’eventuale proroga del periodo di prova può avvenire anche nel caso in cui la valutazione abbia avuto riscontro non positivo.

Il dipendente, una volta trascorso il periodo di prova senza tuttavia che il rapporto lavorativo sia stato risolto, viene automaticamente confermato in servizio mediante il riconoscimento dell’anzianità a partire dal giorno dell’assunzione.

Spetta al del dirigente scolastico, come stabilito dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275, convalidare il contratto a tempo indeterminato grazie al superamento del periodo di prova.

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