Al via la riforma degli appalti pubblici

Redazione 15/01/16
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Dopo quasi un anno di lavori, il Parlamento, con l’ultima votazione del Senato del 13 gennaio 2016, ha finalmente approvato la riforma degli appalti.

L’Assemblea ha definitivamente licenziato il ddl n. 1678-B (Delega appalti pubblici), recante deleghe al Governo per l’attuazione delle tre direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni (la 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

In sostanza viene delegata al governo la riscrittura integrale della materia degli appalti pubblici, per mezzo di 72 criteri direttivi, per mezzo dei quali il Governo dovrà redigere un nuovo codice degli appalti e delle concessioni, abrogando al contempo il vecchio codice e il suo regolamento di attuazione ed esecuzione.

A questo punto il Governo ha pochi mesi per rispettare il termine di recepimento delle direttive europee, fissato per il 28 aprile 2016. L’esecutivo si augura di riuscire a recepire la direttiva e ad emanare il nuovo codice entro la medesima data, anche perché il comitato di esperti nominati dal Ministro Delrio è già a lavoro da settembre.

Del resto, operare in modo diverso, inizialmente recependo le direttive nel vecchio codice e successivamente (comunque entro agosto) redigendo il nuovo codice, porterebbe problemi non trascurabili. Si creerebbero tre diversi regimi temporali in strettissima successione (uno con il vecchio codice e regolamento, uno con il recepimento delle direttive e l’altro per attuare la restante parte della delega cioè il riordino del vecchio codice), uno scenario potenzialmente da incubo e complicatissimo da gestire per pubbliche amministrazioni e imprese.

I punti centrali della riforma:

Più poteri all’Anac

Dalla lettura dei criteri direttivi si evince subito come il punto centrale della riforma sia il potenziamento del ruolo dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione. L’Anac potrà disporre di poteri sanzionatori, di poteri di intervento cautelari, bloccando la prosecuzione di gare irregolari, del potere di adottare una serie di atti (come pareri, linee guida, o bandi tipo) con efficacia vincolante per amministrazioni e imprese. Si può citare anche il nuovo compito di creare e gestire l’albo nazionale dal quale saranno presi i commissari di gara. Sempre all’Anac sarà affidato un meccanismo di qualificazione delle stazioni appaltanti, e la redazione delle Linee Guida che completeranno il sistema delineato dal nuovo codice.

La generalizzazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Si prevede la sostituzione del criterio del massimo ribasso con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nei servizi ad alta intensità di manodopera. Viene superato il meccanismo che contemplava le sole valutazioni di carattere economico con il sistema del massimo ribasso.

Stretta sui ricorsi

La riforma toccherà anche la materia dei ricorsi al TAR. In particolare da un lato si potenzieranno i meccanismi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. Dall’altro lato il giudice amministrativo dovrà tenere conto già nella fase cautelare dei casi in cui l’annullamento dell’aggiudicazione comporta l’inefficacia del contratto e, inoltre, dovrà valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta . Si prevede, infine, che il contezioso in materia di esclusione dalla gara venga risolto mediante un rito speciale in camera di consiglio; nel contempo si preclude ogni contestazione a vizi attinenti alla fase di esclusine della gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura.

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