Statali e Articolo 18: licenziati senza giusta causa? Da oggi si può

Redazione 01/12/15
Scarica PDF Stampa
Le regole sui licenziamenti si applicano alla Pubblica Amministrazione: anche i dipendenti del settore pubblico, infatti, possono essere licenziati senza giusta causa se si presentano motivi economici.

La riforma dell’articolo 18 (così come stabilito dalla legge Fornero del 2012) si applica quindi anche ai funzionari statali, non essendo più automatico il rispettivo reintegro.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso 26 novembre (Sentenza n. 24157/2015) che rivede le sorti del personale in forza presso le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 18, che come detto sopra disciplina i licenziamenti che avvengono senza giusta causa per determinate categorie di lavoratori, è stato profondamente ritoccato tre anni fa con la riforma dell’allora Ministro del Lavoro, Elsa Fornero.

Attraverso la riforma del 2012, qualora si verifichi un licenziamento per ragioni economiche, si prevede che il reintegro possa avvenire soltanto se il fatto su cui è stata fondata la decisione risulti palesemente infondato, stabilendo in tal caso un risarcimento al massimo di 12 mensilità.

Dal 2012 si discute sulla previsione di estendere o meno la riforma dell’articolo 18 anche al lavoro pubblico. La sentenza dei giudici della Cassazione ha ora chiarito la questione, schierandosi contro l’interpretazione del Governo secondo cui l’impiego pubblico sarebbe invece escluso dalla riforma. L’applicazione del principio viene in tal modo estesa  anche alla riforma varata con il Jobs Act, che ha fortemente limitato i casi di reintegrazione dei lavoratori licenziati in maniera illegittima, senza fare alcuna distinzione in base alla dimensione dell’azienda.

VAI ALLO SPECIALE SU JOBS ACT

E’ interpretazione della Cassazione che il Testo Unico del pubblico impiego (art. 51 del Dlgs 165/2001) ritenga applicabile lo Statuto dei lavoratori, non soltanto al comparto privato, ma anche ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni indipendentemente dal numero dei dipendenti. Ne deriva quindi un’estensione automatica agli statali che verrebbe accompagnata anche dal meccanismo del contratto a tutele crescenti, immesso nel 2015.

LEGGI ANCHE: Stabilità 2016: per le collaborazioni coordinate le tutele del lavoro autonomo

La riforma dell’articolo 18 può quindi dirsi quindi automaticamente applicabile anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, vale a dire a tutti i dipendenti statali e locali fatta eccezione per i magistrati, i professori e i militari.

Jobs Act: licenziamenti e contratto a tutele crescenti

Aggiornato con il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 attuativo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, il testo esamina nel dettaglio gli aspetti più controversi del Jobs Act,la nuova riforma del mercato del lavoro varata dal Governo Renzi, emanata al termine di un travagliato iter parlamentare: la nuova disciplina dei licenziamenti, l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e l’introduzione del nuovo istituto del contratto a tutele crescenti per i neo-assunti.Il volume illustra le novità della riforma, mette a confronto la nuova disciplina con quella previgente e fornisce al Professionista chiarimenti, commenti e risposte a quesiti pratici, grazie all’ausilio di schemi, tabelle riepilogative e riquadri di esempio.P. Stern, Consulente del Lavoro a Roma. È Partner dello studio Stern– Zanin & Avvocati Associati e socio fondatore di Stern – Zanin Servizi d’Impresa srl. Esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. G. Primicerio, Avvocato in Roma. F. Potì, Avvocato in Roma.A. Marola, Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 9 novembre 2007. Avvocato dello Studio Stern – Zanin & Avvocati Associati.

Paolo Stern, Giulia Primicerio, Francesca Potì, Alessandra Marola | 2015 Maggioli Editore

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento