Studi di settore 2015: regole e novità

Nadia Chinnici 01/07/15
Gli studi di settore sono stati introdotti con il D.L. 30.08.1993, convertito con modificazione dalla Legge del 29 ottobre 1993 N. 427  e rappresentano  uno strumento che il fisco italiano utilizza per rilevare i parametri fondamentali di liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese.

La parte centrale consiste nella raccolta sistematica dei dati relativi all’attività ed al contesto economico in cui operano  imprese e professionisti, al fine di valutarne l’effettiva capacità di produrre reddito, e sono impiegati per l’ accertamento induttivo degli esercenti arti e professioni e imprese nel caso in cui venissero fuori delle incongruenze tra questi e i redditi dichiarati.

Sono divisi in quattro macro-aree:

servizi,

commercio,

manifatture,

professionisti.

Essi vengono utilizzati:

1) dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, la sua posizione rispetto alla congruità (cioè quando i ricavi e/o compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio) e alla coerenza (comportamento del contribuente rispetto agli indicatori economici per ciascuna attività);

2) dalla Pubblica Amministrazione come ausilio all’attività di controllo.

Nel corso degli anni ha subito un’evoluzione a livello informatico, grazie all’ausilio del software Ge.Ri.Co. Oggi, a causa della crisi che ha reso i mercati imprevedibili e ha rimescolato le carte in gioco, specialmente nelle libere professioni, creando forbici che rendono impossibile qualsiasi ritratto  di categoria reddituale, è diventato inadeguato.

Con il Decreto del 30 marzo 2015 – Min. Economia e Finanze sono state apportate delle integrazioni e modifiche al fine di renderlo rinnovato se non nella forma almeno nel contenuto.  All’art.1 del decreto in oggetto si legge che  “ Sono approvate, in base all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall’ articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.”

La decorrenza così come specificato all’art 5 è prevista per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014.

L’Agenzia delle Entrate auspica in riferimento agli studi di settore 2015 che i contribuenti assolvano spontaneamente agli obblighi previsti, riducendo a zero i controlli sugli stessi, grazie ad un dialogo diretto tra agenzia delle entrate e contribuenti e al rinnovato meccanismo del ravvedimento operoso previsto dalla Legge di Stabilità ( art. 1, commi 634, 635 e 636 legge 190/2014).

Dal Provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 18/06/2015 si evince che  “eventuali correzioni alle specifiche tecniche ed ai controlli di coerenza saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.”

Le comunicazioni verranno effettuate: via mail, ai contribuenti che hanno comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), via sms, per i soggetti  abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

Scopo dell’Agenzia delle Entrate e di iniziare gradualmente un percorso che porti alla graduale riduzione dei controlli per fare posto ad una politica basata sul dialogo con i contribuenti soggetti a studi di settore, spostando la politica dal controllo al ravvedimento operoso da parte del contribuente stesso.

Dunque in caso di difformità relative a situazioni fiscali, il contribuente non riceverà la cartella ufficiale, ma verrà data prima una comunicazione  attraverso la quale verranno invitati a fornire i chiarimenti del caso, e nel caso si sia commesso un illecito a ravvedersi, con le modalità previste per gli altri tributi (articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997).

Il ravvedimento non potrà essere utilizzato in caso di notifica formale di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e di ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Nadia Chinnici

Laureata in Economia e Commercio nel 1997, ho poi conseguito l’abilitazione come direttore di imprese di trasporto nazionale ed internazionale di merci su strada ed anche all’esercizio della professione di commercialista. Nel 2014 mi sono iscritta all’albo dei Revisori Leg…Continua a leggere

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