Vidimazione dei libri sociali: tassa annuale in scadenza al 16 marzo

Scarica PDF Stampa
Scade lunedì 16 marzo 2015 il termine entro cui le società di capitali devono procedere al versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili di cui all’art. 2215 c.c.

Infatti, così come stabilito dall’articolo 23 (nota 3) della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972, il tributo è dovuto entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente.

L’obbligo di versamento sussiste nonostante l’abolizione dell’obbligo di vidimazione iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della legge n.383/2001.

 

Il presupposto oggettivo

In particolare, si ricorda che a seguito dell’intervento operato dalla citata L. 383/2001, la vidimazione è attualmente prevista solo per i libri sociali obbligatori (art. 2421 e 2478 c.c.), nonché su ogni altro libro o registro per cui l’obbligo di bollatura sia previsto da norme speciali.

Al contrario, i libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalla normativa fiscale (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili), non sono più soggetti all’obbligo di bollatura, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.

 

Art. 2421 c.c.

1)Libro dei soci

2)Libro delle obbligazioni

3)Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci

4)Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione)

5)Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione)

6)Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

7)Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

8)Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447-sexies

 

Art. 2478 c.c. (per le SRL)

1)Libro dei soci

2)Libro delle decisioni dei soci

3)Libro delle decisioni degli amministratori

4)Libro delle decisioni del collegio sindacale

 

Soggetti obbligati

Sono tenute al versamento le società di capitali (SPA, SAPA, SRL), incluse quelle organizzate in forma consortile, ad eccezione di cooperative e mutue assicurazioni (cfr. Ministero delle Finanze, circolare n. 108/E del 3 maggio 1996, risposta al quesito 12.1.1).

L’obbligo, in ogni caso, non sussiste per le ditte individuali e le società di persone (società semplici, SNC e SAS).

Con risoluzione ministeriale del 27 maggio 1996 (n. 90), il Ministero delle Finanze ha confermato l’applicabilità del tributo anche agli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Inoltre, con la già citata C.M. n. 108/E del 1996 (risposta 12.1.3), il Ministero delle Finanze ha chiarito che sono soggette all’obbligo di pagamento anche le società di capitali in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, sempre che permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile.

In tal senso, devono intendersi escluse dall’obbligo di versamento le società di capitali dichiarate fallite o in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Liquidazione e versamento del tributo

La tassa è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, in misura forfetaria pari a:

–          309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;

–          516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

Il riferimento temporale per la determinazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è rappresentato dal primo giorno dell’anno per il quale viene effettuato il versamento (1° gennaio 2015). Pertanto, le variazioni nella consistenza intervenute dopo tale data rilevano per la determinazione della tassa dovuta solo a partire dall’anno successivo.

 

Le modalità di versamento sono diversificate a seconda che la tassa sia corrisposta per il primo anno di attività ovvero per annualità successive.

Per le società neo-costituite il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7), su cui indicare gli estremi di versamento.

Il versamento per gli anni successivi, invece, deve essere eseguito mediante il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando quale periodo di riferimento l’anno 2015.

L’importo a debito può formare oggetto di compensazione in F24 con eventuali crediti disponibili.

 

Si ricorda, infine, che il mancato versamento è punito con la sanzione amministrativa variabile dal 100 al 200 per cento del tributo omesso, con un minimo di 103 euro.

Il versamento tardivo (punito con la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta dovuta) può formare oggetto di regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Giovanni Petruzzellis

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento