I nuovi principi contabili

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Con la pubblicazione dei nuovi 19 principi contabili, l’ Organismo italiano di contabilità, ha completato il progetto di revisione ed aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato nel 2010.

Nella rivisitazione dei principi contabili, l’OIC ha tenuto conto dell’evoluzione della normativa, degli orientamenti dottrinali nonché l’evoluzione della prassi contabile.

Il principale obiettivo dell’OIC è stato quello di aggiornare i principi contabili nazionali tenendo in considerazione quelli che sono gli effettivi utilizzatori, ovvero prevalentemente le piccole e medie imprese.

Il nuovo set di principi è da applicare ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

L’applicazione dei nuovi documenti determinerà, inevitabilmente, anche alla luce del principio della dipendenza dell’imponibile fiscale dal risultato di bilancio, ricadute di tipo fiscale.

A parere di chi scrive, appare evidente che i nuovi principi contabili, come così modificati, siano un valido strumento che accompagni le imprese italiane in un difficile momento di crisi economica.

Tante le novità e peculiari gli aggiornamenti, se si pensa, ad esempio, al principio contabile OIC 9 ” Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali”, infatti, nell’ambito delle svalutazioni per perdite durevoli di valore legate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, l’OIC  ha elaborato il nuovo principio contabile OIC 9 proponendo un modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa al fine di determinare il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Lo stesso OIC, nel principio OIC 9, evidenzia come si possano utilizzare altri metodi che consentano la determinazione del recupero del valore del bene.

L’approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento basa la sua genesi su diversi punti cardine tra cui il valore di mercato di un’attività che diminuisce significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto.

Tra le altre novità meritano evidenza il principio OIC 10, dedicato al “Rendiconto Finanziario”, tale principio nasce dallo scorporo della parte del rendiconto finanziario precedentemente inclusa nel Principio contabile 12 e le variazioni hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

È stata eliminata la presentazione del rendiconto finanziario nella modalità del capitale circolante netto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale.

Giova osservare come abbiano trovato grosse novità i principi OIC 14 ed OIC 15, il primo per quanto riguarda il cash pooling, il secondo per quanto riguarda la cessione dei crediti e per quanto attiene le vendite rateali con riserva di proprietà,  dove si iscrive il ricavo della vendita dei beni alla consegna del bene dato che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia mentre i rischi e benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti.

Per non parlare poi del principio OIC 19, relativo ai debiti; infatti, con riferimento ai debiti commerciali,  è stata estesa la revisione della disciplina dello scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi.

Ulteriori indicazioni sono state fornite per il contenuto delle voci D3 “debiti verso soci per finanziamenti” e D11 “debiti verso controllanti”.

Abbiamo assistito all‘introduzione di specifiche indicazioni per il trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate, dei debiti soggetti a condizioni sospensive e dei prestiti obbligazionari subordinati.

In ultimo, merita particolare osservazione, la rivisitazione del principio contabile OIC 28, dove le modifiche hanno riguardato:

Una necessaria razionalizzazione e esempi in tema di riserve di patrimonio netto iscrivibili nella voce AVII “altre riserve”;

Il fatto che i “Versamenti in conto futuro aumento di capitale” sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili;

La sistematizzazione in un unico punto il tema della rilevazione iniziale delle riserve in modo da fornirne una disciplina organica;

La precisazione che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.

Pertanto, in tal caso, la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

In conclusione, giova evidenziare come il seguente elaborato sia indicativo e non esaustivo delle importanti variazioni introdotte dall’OIC, si consiglia pertanto un attenta analisi degli altri principi così come variati al fine di appostare e valutare correttamente le voci di bilancio al 31.12.2014.

 

Andrea Sergiacomo

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