Tasso degli interessi legali allo 0,5% dal 1°.1.2015

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Con il d.m. 11.12.2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 15.12.2014, n. 290), a decorrere dal giorno 1°.1.2014, il tasso degli interessi legali  di cui all’art. 1284 del codice civile scende dall’1% (così fissato a decorrere dal 1°.1.2014 con dal d.m.  12.12.2013) allo 0,5% in ragione d’anno.

Il tasso degli interessi legali è importante poiché, in assenza di prova scritta che determini il tasso degli interessi in misura superiore, si applica l’art. 1284 del codice civile per cui dal 1°.1.2015 la misura scende allo o,5%.
La novità è importante nell’ambito fiscale poiché riduce l’onere nel caso di ravvedimento operoso, procedura nella quale trovano applicazione gli interessi legali sugli omessi versamenti dei tributi, il cui computo decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento. Ad esempio, se è stato omesso il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi entro il giorno 1.12.2014 (in quanto il 30.11, giorno di scadenza naturale, cadeva di domenica) e l’interessato sana l’infrazione il giorno 31.1.2015, gli interessi vanno conteggiati nella misura dell’1% dal 2 al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% dal 1° al 31 gennaio 2015.

Il beneficio esplica i suoi effetti anche sulle somme pagate in maniera rateale a seguito della definizione dell’accertamento con adesione (art. 8 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218).

Gli effetti fiscali ulteriori si rifletteranno anche in materia di imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni sulla determinazione della base imponibile per le rendite, le pensioni e il valore di usufrutto, per cui si resta in attesa di un apposito d.m.

Il provvedimento esplica i suoi effetti anche su altre norme del codice civile quali gli articoli:
– 1224, sui danni nelle obbligazioni pecuniarie;
– 1282, sugli interessi connessi a obbligazioni pecuniarie;
– 1499, sugli interessi compensativi sul prezzo,
– 1652, sulle anticipazioni all’affittuario;
– 1714, sugli interessi relativi a somme riscosse, nel contratto di mandato,
– 1720, sugli interessi per le spese e il compenso del mandatario;
– 1815, sugli interessi relativi al contratto di mutuo,
– 1825, sugli interessi relativi al contratto di conto corrente;
– 2788, sugli interessi nel pegno di beni mobili;
– 2855, sugli interessi connessi all’iscrizione nell’ipoteca.

Inoltre, sulla cauzione versata dall’inquilino, il locatore riconosce la maturazione degli interessi conteggiati al tasso legale (artt. 11 e 41 della l. 27.7.1978, n. 392).

Sergio Mogorovich

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