La nuova Tasi: aliquote, sanzioni, rimborsi di un’imposta ibrida

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Presupposto e natura giuridica del nuovo tributo.Con la legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) vi è stato un riordino della tassazione immobiliare, con l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) finalizzata a tassare non solo il possesso degli immobili ma anche i servizi resi dai Comuni.

La IUC – appena entrata  in vigore, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC, in particolare,  si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI). La nuova imposta, allora, accorpa tasse sui servizi– manutenzione strade, illuminazione stradale, sicurezza, pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio artistico e culturale, servizi cimiteriali etc. (TASI)– e Tassa sui rifiuti (TARI).

I proprietari di prima casa, ad esempio, pagheranno solo la quota sulla componente rifiuti – TARI – mentre saranno i singoli Comuni a decidere se e in quale misura far pagare anche la tassa sui servizi. La tassa sui rifiuti la pagherà chi occupa l’immobile – sia esso il proprietario o l’inquilino in affitto; l’IMU, invece, dovranno continuare a versarla tutti i proprietari di seconde (terze, quarte, etc.) case e/o di case di prestigio classificate come A1, A8, A9.

Veniamo, in particolare adesso, alla Tasi.

Quanto alla natura giuridica di tale nuovo tributo, si può parlare, come per la Tari, di natura ibrida, in quanto vi è la contemporanea presenza di elementi tributari ed extra tributari; questione, questa, di estrema importanza, atteso che da essa dipendono varie cose, come per esempio la disciplina applicabile alla Tasi (tributaria o civilistica) o la giurisdizione competente (Commissione tributaria o giurisdizione ordinaria). Si propende per la natura tributaria.

Presupposto della TASI. Il presupposto oggettivo per l’applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili dei Comuni), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili ivi compresa l’abitazione principale. Fanno eccezione i terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Con il decreto “Salva Roma” n. 68/2014 non  sono più escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

I soggetti. Soggetto attivo della Tasi è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili e che, quindi, hanno il potere impositivo di accertamento, riscossione e controllo; Soggetto passivo è colui sul quale viene effettuato il prelievo tributario e responsabile del pagamento del tributo. Il tributo è dovuto da coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte edificabili nel territorio comunale con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Soggetto passivo, quindi, è chiunque possegga o detenga l’immobile, però assumendo rilievo sul piano giuridico anche l’eventuale inquilino che abbia locato l’immobile. Infatti, quest’ultimo dovrà versare una percentuale che potrà oscillare in base alla decisione dei comuni dal 10% al 30%.

Commisurazione e tariffe. La base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili denominata “IMU”. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. La TASI – tassa servizi indivisibili – si calcolerà con in modo analogo all’imposta municipale propria: calcolando la rendita catastale rivalutandola del 5%, moltiplicando il risultato per un coefficiente che varia a seconda della tipologia dell’immobile (es. 160 per le abitazioni, 80 per gli uffici, 55 per i negozi, 65 per gli immobili strumentali). Una volta deciso il calcolo della base imponibile, si dovrà calcolare  l’uno per mille sulla rendita oppure la diversa aliquota stabilita dai Comuni. I Comuni, comunque, devono determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non sia superiore per ciascuna tipologia di immobile all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Successivamente il Governo ha dato la possibilità di aumentare l’aliquota della Tasi. Infatti, l’aliquota massima della TASI sulla prima casa passa dal 2,5 per mille al 3,3 per mille mentre può raggiungere l’ 11,4 per mille sulla seconda, con l’introduzione, però, di un sistema di detrazioni simili a quelle previste per l’IMU.

Riduzioni, agevolazioni ed esclusioni del tributo. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6389/2004, ha stabilito che nei regolamenti locali possono essere previste ipotesi di agevolazione in relazione a particolari situazioni locali. Le riduzioni possono essere sia obbligatorie che discrezionali. I Comuni possono ridurre la tariffa ordinaria,  per la TASI nel caso di:

• abitazioni con unico occupante;

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

• locali diversi dall’abitazione ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

• soggetto che risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo

Riguardo le agevolazioni i Comuni hanno la potestà regolamentare di prevedere speciali agevolazioni, sia sotto forma di riduzioni che di esenzioni. Tra le ipotesi di esclusione,  i Comuni dovranno  individuare le ipotesi di riduzione, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE ed individuare i servizi indivisibili e l’indicazione per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura l’imposta è diretta. Per quanto concerne le esenzioni, oltre agli immobili della Santa Sede ex art. 13 – 16 del Trattato Lateranense, non sono soggetti al tributo anche gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane, Consorzi fra Enti, Enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 ad E/3(porti, aeroporti), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, i fabbricati appartenenti a Stati Esteri ed Organizzazioni Internazionali, immobili utilizzati da Enti non Commerciali destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed infine, i rifugi alpini non custoditi ed i punti di appoggio e bivacchi.

Denuncia del contribuente: termini e modalità. Con la Tasi, componente della IUC,  i contribuenti assolvono all’obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del tributo. Per ciò che concerne la TASI si applicano, in particolare, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. I soggetti passivi presentano denuncia entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione predisposta su modello redatto dal Comune ha effetto anche per gli anni successivi a meno che si verifichino modificazioni cui consegua un diverso ammontare del tributo: in tal caso, il contribuente dovrà ripresentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute.

Accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, rimborsi e interessi.  In un primo momento i Comuni potevano, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione  della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. Tale ultima possibilità è stata eliminata dal decreto legge n. 88/2014. Il comune, adesso, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti che attengono a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo stesso. Veniamo, adesso, al problema della riscossione. Il tributo – in deroga all’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – è versato esclusivamente al Comune.  Il versamento del tributo (TASI) è effettuato secondo le disposizioni dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari.  Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È, inoltre, consentito il pagamento in un’unica soluzione, entro il 16 di giugno di ciascun anno.  In particolare, con il decreto legge n. 88 del 2014 è stato stabilito un nuovo calendario per il versamento del tributo, e precisamente il 16 giugno, il 16 ottobre ed il 16 dicembre, a seconda che i comuni abbiano deliberato le aliquote da applicare entro il 23 maggio 2014 o meno e pubblicato le delibere ed il regolamento sul sito internet del MEF. Se ciò non è avvenuto il nuovo decreto dispone lo slittamento del pagamento della prima rata della tasi al 16 ottobre 2014, purchè le relative delibere siano pubblicate entro il 10 settembre. In caso, infine, del mancato inoltro delle delibere comunali entro il predetto termine del 10 settembre, è previsto che i contribuenti effettuino il versamento del tributo in un’unica soluzione al 16 dicembre 2014. Sono stati stabiliti anche i codici tributari per il versamento del tributo: il codice 3958 per le abitazioni principali, 3959 per i fabbricati rurali, 3960 per i terreni edificabili e 3961 per gli altri tipi di fabbricati.

Trattiamo adesso del contenzioso. Anche per la nuova Tasi, i procedimenti contenziosi  si distinguono a seconda che l’impugnazione da parte del soggetto riguardi: a) gli atti deliberativi di approvazione delle tariffe o regolamenti; b) gli atti di natura tributaria (accertamenti, riscossione ecc.). In ordine al primo tipo di contenzioso, per la relativa impugnazione il contribuente non deve attendere la notifica dell’avviso di accertamento o cartella esattoriale, ma deve proporre ricorso innanzi al TAR per i vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge), nel termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione della deliberazione comunale. In via alternativa, il ricorrente può impugnare le deliberazioni regolamentari e tariffarie con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione della deliberazione comunale. Contro le sentenze pronunciate dal TAR è ammesso ricorso al Consiglio di Stato (organo amministrativo di secondo grado), da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza del TAR. Riguardo, invece, agli atti di natura tributaria, il contenzioso viene svolto dinanzi alle Commissioni tributarie. Il termine perentorio per poter proporre ricorso è di 60 giorni – oltre la sospensione feriale dei termini – dalla data di notificazione dell’atto impugnato. I mezzi di impugnazione ammessi contro le sentenze delle Commissioni tributarie sono: l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art. 50 d.lgs. n. 546/1992). La sentenza della Commissione tributaria provinciale deve essere appellata entro il termine di 60 giorni dinanzi alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente (art. 4, d.lgs. n. 546/1992). Per quanto riguarda la revocazione, organo competente è la stessa Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Infine, per ciò che concerne rimborsi ed interessi, anche per la Tasi, si fa espresso rinvio all’art. 1, c. 164, l. n. 296/2006. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Gli interessi decorrono dalla data dell’eseguito versamento (art. 1, c. 164, ultimo periodo, l. n. 296/2006).

 

Antonio Cantalupo

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