Trenitalia risarcimento per studente pendolare

Rosalba Vitale 14/04/14
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Il giudice di Pace di Roma ha condannato Trenitalia al pagamento di mille euro a titolo risarcimento più gli interessi legali a favore di uno studente di giurisprudenza che a causa della scarsa igiene nei vagoni subiva un danno alla salute.

Nel nostro ordinamento, l’art. 43 della Costituzione si occupa espressamente dei servizi pubblici; la norma prevede che l’attività d’impresa in determinati settori, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, sia svolta esclusivamente dalla mano pubblica (o da cooperative di lavori).
Il servizio pubblico è assunto dal soggetto pubblico con legge o con un atto generale, che ne rende doverosa la conseguente attività.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio del 1994 definisce i principi cui deve essere progressivamente uniformata l’ erogazione dei servizi pubblici.
All’ art. 6 della disposizione sono previsti forme di rimborso nel caso in cui e’ possibile dimostrare che il servizio reso e’ inferiore, per qualita’ e tempestivita’, agli standard pubblicati.

Segue, l’art. 101 del d.lgs. 206 del 2005, cd. codice del consumo, in cui si dispone che determinati enti gestori, hanno l’obbligo di dotarsi di carte dei servizi, dove si trovano inseriti i servizi offerti al pubblico.
Da ultimo, l’art. 2, comma 461, L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), che introduce una pluralità di disposizioni tese ad accentuare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed “a garantire la qualità, l’universalità e l’economicità” delle prestazioni rese nell’ambito di servizi pubblici locali.
La disposizione, in particolare, chiarisce che nei contratti di servizio devono essere previsti:
a) l’obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta della qualità dei servizi, da redigere e pubblicizzare d’intesa con le associazioni di tutela dei consumatori e con quelle imprenditoriali. La carta deve indicare gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate; le modalità di redazione ed eventuali procedure conciliative, e “le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza”;
b) la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) l’istituzione di una “sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi”.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, puntualizza che non tutti di disagi subiti dall’ utenza possono essere riportati, nelle categorie elencate dall’ art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo) quali diritti fondamentali del consumatore, affichè gli sia riconosciuta tutela, ma solo quelli inerenti a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Il caso di specie, risale all’ anno 2008-2009 durante il quale lo studente sofferente di asma viaggiava in treno tutti i giorni percorrendo la tratta Spoleto-Roma. In seguito alla pessima igiene riscontrata lo stesso subiva un aggravamento nella salute. Lo studente cosi si rivolgeva alla CODACONS per la tutela.
Sul merito il giudice decideva accogliendo il ricorso motivandola nel modo seguente:” La domanda dello studente tesa a dimostrare la responsabilità di Trenitalia per i disagi subiti a causa delle precarie condizioni igieniche dei treni, è fondata e va accolta”. Inoltre «non può essere posta in dubbio la responsabilità da parte di Trenitalia consistente nella violazione delle norme che regolano l’erogazione dei servizi pubblici ma anche dei diritti fondamentali della persona come quelli che attengono alla tutela della salute».

Rosalba Vitale

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