In vigore il decreto legislativo n. 39/2014

Rosalba Vitale 10/04/14
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Il 6 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo n. 39/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22.3.2014 attuando la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l´abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
La direttiva recepisce i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. A tale proposito è stato previsto l’ armonizzazione delle pene tra gli Stati membri.

Tanto premesso, le novità apportate dal D.Lgs. 39/2014 si possono riassumere nel modo seguente:
– sono modificati gli l’art. 602, l’art. 609-ter, e l’art. 609-quinquies, prevedendo nel nuovo comma 2 bis circostanze aggravanti al reato di corruzione di minorenne.
– è stato introdotto l’art. 609-duodecies secondo cui le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (il citato articolo che disciplina la corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (adescamento di minorenni) sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche
– all’articolo 2 del decreto si stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’ assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale.
In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
In merito a quest’ ultimo articolo un’ incongruenza appare subito agli occhi.
In particolare il certificato ha una validità di 6 mesi alla scadenza del quale si ripristina l’ obbligo di rinnovo dello stesso comportando a carico del datore di lavoro tempo e costi periodici.
Pertanto se da una parte si obbliga il datore di lavoro a seguire le regole gli impedisce dall’ altro di mantenerle aggravando su di lui numerose incombenze.

Rosalba Vitale

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