Consigli di Presidenza Giustizia Amministrativa, Contabile e Tributaria: il 31 si vota

Redazione 26/07/13
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Pur non essendoci traccia nei calendari parlamentari, sembrerebbe che mercoledì 31 luglio la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica procederanno alla nomina dei c.d. membri laici dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, tributaria e contabile.

I consigli di Presidenza in questione non sono altro che gli organi di autogoverno di queste tre magistrature “speciali”, cioè dotate di una competenza specifica e riservata su determinate materie, sottratte pertanto alla cognizione del giudice ordinario (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’appello).

Le giurisdizioni speciali più importanti nel nostro ordinamento sono:

la giurisdizione amministrativa, cui è attribuita la tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione, nei cui confronti i cittadini non si trovano in una posizione di parità. Tale funzione è esercitata in primo grado dai TAR (Tribunali amministrativi regionali), e in secondo grado dal Consiglio di Stato. L’art. 103 Cost. precisa che questi giudici hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della PA degli interessi legittimi e, in particolare materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Il ricorso davanti agli organi di giustizia amministrativa è volto ad ottenere l’annullamento degli atti amministrativi che si assumono viziati per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere;

la giurisdizione contabile, esercitata, in primo grado, dalle sezioni regionali della Corte dei conti e in secondo grado dalle sezioni giurisdizionali centrali della stessa Corte. In questo contesto la Corte dei conti svolge una funzione giurisdizionale che ha per oggetto i giudizi in materia di contabilità pubblica, pensioni e responsabilità degli impiegati e funzionari dello Stato o di altri enti pubblici;

la giurisdizione tributaria, alla quale è devoluto il cosiddetto contenzioso tributario, vale a dire tutte le controversie di natura fiscale tra il contribuente e il fisco. Il doppio grado di giudizio qui è garantito dalla presenza di Commissioni tributarie provinciali e dalle Commissioni tributarie regionali.

Come noto, l’art. 104 Cost. sancisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. E proprio per garantire la piena indipendenza dei giudici, il nostro ordinamento ha previsto degli organi di autogoverno della magistratura, che hanno la precisa funzione di sottrarre i magistrati ad interventi suscettibili di turbarne comunque l’imparzialità e di compromettere l’applicazione del principio consacrato nell’art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Tra questi organi di autogoverno, il più noto è sicuramente quello che riguarda la magistratura ordinaria, ovvero il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), previsto dalla stessa stessa Costituzione.

Ma esistono anche gli organi di autogoverno delle tre magistrature speciali indicate sopra, e cioè il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Contabile, e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Le funzioni di questi organi sono tra loro piuttosto simili, e consistono principalmente nel monitorare l’attività e la produttività dei magistrati, nel deciderne assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni, nell’adottare dei provvedimenti disciplinari e nell’assegnare loro incarichi estranei alle funzioni giurisdizionali.

Compiti delicatissimi per un corretto funzionamento della giustizia italiana.

E proprio per questo motivo già su queste pagine il Presidente delll’Associazione di consumatori Cittadini Europei, Edoardo Barbarossa, ha lanciato un appello affinché Il Parlamento, chiamato tra pochi giorni a scegliere i membri “non togati” che andranno a perfezionare la composizione di questi organi, e cioè quattro membri eletti, due dalla Camera e due dal Senato, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale (per la giustizia tributaria, anche i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni), segua una procedura trasparente e comparativa dei candidati alla carica, valutando pubblicamente i curricula dei candidati e magari pubblicandoli on-line, abbandonando le riprovevoli logiche della spartizione partitica delle poltrone. I membri “laici” e quindi non giudici che diventeranno membri dei consigli di presidenza non dovranno essere “di parte”, ma realmente indipendenti (e ovviamente, competenti).

La già martoriata e calpestata e inefficiente giustizia italiana, non può più permettersi di essere in mano a individui scelti da quattro segretari di partito secondo gli accordi e gli interessi politici del momento.

Qui il testo dell’appello.

Firma la petizione.

 

Redazione

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