Condizionatori rumorosi? Il centro commerciale disturba il condominio

Redazione 09/07/13
Scarica PDF Stampa
Con la calura estiva si riattivano gli impianti di condizionamento. Ma attenzione: scatta infatti la condanna penale nei confronti di coloro che installano condizionatori rumorosi nelle proprie abitazioni o nei luoghi delle rispettive attività professionali. Si parla, in questo caso, di disturbo alla quiete delle persone che hanno alloggi limitrofi, anche nel caso in cui a lamentarsi dei rumori sia soltanto uno dei nuclei familiari residenti nel condominio. A decretarlo, è intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza 28874/2013 ha convalidato la somministrazione di 200 euro di multa ai danni del gestore di un centro commerciale di Cosenza responsabile di aver montato dei condizionatori le cui emissioni erano percepite fino al quarto piano del condominio sovrastante.

L’imprenditore dovrà inoltre risarcire i danni morali subiti dalla coppia del quarto piano che precedentemente lo aveva denunciato, contattando altresì un tecnico dell’Arpa per misurare i decibel fastidiosi. “Rumori non sopportabili erano percepiti negli appartamenti anche a finestre chiuse”, avevano fatto notare moglie e marito. In tal modo, l’esperto dell’agenzia regionale per la protezione ambientale, effettuando una rilevazione nell’appartamento del quarto piano, aveva riscontrando “il valore di 56 decibel“. L’imputato ha sostenuto, senza tuttavia ottenere successo, che “per giurisprudenza consolidata, il reato era integrato solo da una rumorosità idonea ad arrecare disturbo ad una pluralità di persone e non ai soli vicini: nel caso concreto questo non era stato accertato, e dunque veniva a mancare un elemento essenziale della fattispecie penale”.

La Suprema Corte ha invece controbattuto che per “la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori” è sufficiente “l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”. La decisione degli ermellini ha pertanto convalidato la pronuncia del 2 maggio 2012, emessa dal Tribunale di Cosenza, con la quale la contravvenzione era stata inflitta con la sospensione della pena e la non menzione della condanna con la concessione delle attenuanti generiche.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento