Riforma forense: stallo sui nuovi parametri professionali

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Con l’entrata in vigore della nuova legge di riforma dell’ordinamento forense (L. 247/2012) si è determinata una situazione di stallo per il nuovo decreto ministeriale sui parametri concordato a novembre con le rappresentanze dell’Avvocatura, già esaminato dal Consiglio di Stato (CdS) e molto atteso dalla categoria in quanto migliorativo rispetto alla versione dell’agosto scorso, il quale è ora in attesa di essere pubblicato.

La vicenda dei «parametri» per la determinazione del compenso professionale in mancanza di accordo tra professionista e cliente ovvero in caso di contestazione degli importi, prende il via con l’emanazione del D.M. 140/2012 con cui, in attuazione della riforma liberalizzatrice del sistema normativo delle professioni intellettuali protette attuata dal Governo con D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012), il Ministero della giustizia ha dettato i nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, disponendosi l’abrogazione delle precedenti «tariffe» e di tutte le disposizioni che a quelle rinviavano.

L’Avvocatura non ha mancato di manifestare da subito la propria decisa opposizione all’intervento riformatore del Governo, che ha inteso affermare la propria vocazione liberista anche sul terreno delle famigerate tariffe professionali, luogo simbolo del presunto conflitto tra sistema ordinistico e disciplina della concorrenza. In varie occasioni gli avvocati hanno denunciato come l’abrogazione delle tariffe e il passaggio al sistema parametrico abbiano determinato per la categoria un immotivato, ingiustificato ed indiscriminato abbattimento, anche fino al 50%, degli importi relativi ai compensi, realizzando una finalità del tutto esorbitante rispetto agli obiettivi del provvedimento, consistenti in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza.

Nelle more dell’approvazione della riforma forense, il CNF ha formalizzato l’impugnativa avverso il D.M. 140/2012 (unitamente a quella avverso la riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 137/2012), denunciandone l’invalidità sia per illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell’art. 9 del D.L. 1/2012 di cui il primo costituisce attuazione, sia, in via diretta, per vizi propri.

L’ultimo atto dell’Avvocatura ha indotto il Governo, più volte sollecitato dalla stessa in tale direzione, ad un ripensamento del nuovo sistema dei «parametri» sostitutivi delle vecchie «tariffe» professionali. Il Ministero della giustizia ha così redatto un documento correttivo recante le modifiche da apportare al D.M. 140/2012 in relazione agli aspetti sui quali la prassi applicativa ha evidenziato profili di maggiore criticità. Sulla proposta di correzioni formulata dal Ministero della giustizia il Consiglio di Stato ha già espresso il proprio parere il 18 gennaio scorso, con la richiesta di alcune limitate modifiche.

Ciò che ha determinato una situazione di stallo del definitivo varo del decreto correttivo è stata l’approvazione, nel frattempo, della nuova legge di riforma dell’ordinamento forense (in vigore dal 2 febbraio scorso) che, per l’Avvocatura, prevede un diverso iter per l’approvazione dei nuovi parametri che rende, nei fatti, superata la proposta del Ministero della giustizia.

I parametri di cui al comma 6 dell’art. 13 della L. 247/2012 non coincidono con i parametri di cui al D.M. 140/2012: si tratta, infatti, di una fonte diversa, caratterizzata da un diverso procedimento di adozione che prevede una proposta del CNF che dovrà poi essere recepita dal Ministro della giustizia e trasmessa alle Camere per il parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro 60 giorni. Detto nuovo iter ha di fatto bloccato il varo della proposta correttiva del Ministero in attesa di giungere ad una soluzione condivisa. Tuttavia, nonostante le rassicurazione dello stesso CNF, il quale ha fatto sapere che è in fase di ultimazione la proposta che dovrà essere resa al Guardasigilli, il necessario passaggio parlamentare è destinato inevitabilmente ad allungare i tempi.

Sul punto è intervenuto l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) che, in attesa della elaborazione delle nuove tabelle come previsto dalla legge forense, auspica un tempestivo intervento correttivo del Governo per superare le criticità del provvedimento emesso durante l’estate. L’OUA, in definitiva, auspica una pronta pubblicazione delle modifiche ai parametri dei compensi degli avvocati fissati dal D.M. 140/2012, pur dopo il recente parere negativo reso dal Consiglio di Stato in ordine ad alcune delle modifiche proposte. Per il presidente dell’OUA Nicola Marino il testo recepisce comunque, almeno in parte, le richieste avanzate dall’Avvocatura migliorando le tariffe (fasce basse) precedentemente stabilite dal Ministero della giustizia. L’OUA, quindi, chiede da un lato al Ministero guidato dalla Severino di uscire da questa lunga situazione di stallo e di indicare tempi e modi del definitivo varo del decreto, dall’altro al CNF di intervenire in tal senso esprimendo un parere favorevole, in attesa di elaborare le nuove tabelle previste dalla nuova legge forense. Per l’OUA, infatti, si palesa urgente il varo della nuova riformulazione dei parametri, vista la grave situazione economica in cui versa la categoria, e richiede in tal senso un impegno forte del CNF, insieme a tutta l’Avvocatura, affinché il Ministero dia il via libera ai nuovi parametri.

Permanendo l’attuale situazione di stallo, fino alla nuova approvazione dei parametri forensi di cui all’art. 13, comma 6, L. 247/2012, per evitare un vuoto normativo che si ripercuoterebbe sugli uffici giudiziari, andranno applicati in via analogica e nei casi previsti dallo stesso comma 6, i parametri «generali» di cui al D.M. 140/2012, fortemente avversati dagli stessi legali. Si ritiene, altresì, che, ferma restando l’applicabilità in via analogica dei vigenti parametri, possa darsi immediata applicazione al comma 10 del citato art. 13, laddove prevede che all’avvocato è dovuto in ogni caso, oltre al compenso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente. Con riferimento, invece, al rimborso delle spese forfetarie, di cui allo stesso comma 10, dovrà attendersi l’adozione dei parametri forensi di cui al comma 6, giacché proprio il comma 10 prevede che in tal sede debba essere determinata la misura massima delle spese forfetarie, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

 

Anna Costagliola

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