Mediazione incostituzionale: il Governo sanerà tutto con un decreto legge?

Redazione 24/10/12
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Con un comunicato stampa essenziale e glaciale, la Corte Costituzionale rivela che oggi “ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”.

Alla fine dunque sembra rilevarsi fondamentale la ipotizzata lacuna legislativa contenuta nella legge delega, laddove non prevedeva l’obbligo preventivo della mediazione, obbligo che invece il decreto legislativo, ora dichiarato incostituzionale, inseriva a chiare lettere nell’art. 5 comma 1.

La decisione della Consulta, quando leggeremo le motivazioni, potrebbe dunque essere nei seguenti termini:

in base all’art. 76 Cost., la legge delega del Parlamento (articolo 60 della legge 69/2009) doveva:

– contenere l’individuazione dell’oggetto della delega chiaramente definito: materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale);

– stabilire i principi e i criteri direttivi per l’esercizio del potere delegato: lettere da a) ad s) dell’art. 60 L. 69/2009;

– indicare il termine entro il quale la delega deve essere esercitata: entro sei mesi.

Il D.Lgs. 28/2010 si sarebbe invece preso la libertà di rendere il tentativo di mediazione obbligatorio in tutta una serie di materie (“é tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione…”, recita il d.lgs.)

ergo

il provvedimento è illegittimo per eccesso di delega.

Quanto sopra è cosa diversa dal dire che la mediazione obbligatoria è ex se incostituzionale.

Quest’ultima affermazione invero implicherebbe il coinvolgimento di valori costituzionali (in primis, l’art. 24 Cost.) che al momento non sappiamo se la Corte abbia preso a riferimento.

Al momento, sembrerebbe che solo di “eccesso di delega” si stia parlando, dunque “solo” di incompetenza dell’esecutivo a disciplinare l’aspetto della “obbligatorietà” della mediazione civile, che sarebbe rimessa invece alla competenza del Parlamento.

Quali scenari si aprono adesso?

La lesione costituzionale può essere sanata? Se sì, in che modo?

Un disegno di legge, di iniziativa parlamentare o governativa, certo. Ma questo sarebbe affossato dai tempi biblici previsti dal nostro usurato procedimento legislativo (esame commissioni, emendamenti, discussioni, doppio passaggio, ecc..). E questo Governo ha forse le ore contate.

Come può allora il Governo reagire all’onta di veder censurato dalla Consulta un proprio atto (non importa che l’atto sia stato adottato dal Governo precedente, sempre di atto scaturente dal potere legislativo dell’Esecutivo, trattasi)?

Un decreto legge?
Parliamone…

Alt! E i “casi straordinari di necessità ed urgenza” previsti dall’art. 77?
Parliamone…

L’ingolfamento della giustizia civile è un caso straordinario di necessità ed urgenza? Il probabile fallimento, rebus sic stantibus, degli enti di mediazione sorti come funghi è un caso di necessità ed urgenza?
Parliamone..

Oppure è giusto così, cassare l’obbligatorietà e lasciare la mediazione come tentativo facoltativo al servizio del cittadino che vuole fare valere un suo diritto, ma non vuole addentrarsi, come è stato definito, nell’oscuro tunnel della giustizia civile?
Parliamone..

LeggiOggi vuole anche essere una cartina di tornasole del diritto moderno, una fabbrica di proposte di legge, un convoglio di idee, di timori, di umori…

In sintesi:

Mi chiedo. E vi chiedo:

Il Governo sanerà tutto reintroducendo la mediazione obbligatoria con un decreto legge?

Se sì, sarebbe un atto legittimo?

E in tal caso, sarebbe comunque un atto opportuno sotto il profilo del bon ton istituzionale?

Redazione

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