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    Amministrativo 22 giugno 2012, 08:00

    L’esame di abilitazione di avvocato e il sindacato del giudice amministrativo

    La Cassazione afferma che il giudizio della commissione esaminatrice è sindacabile dal Tar se manifestamente illogico o travisi il fatto


    Superare l’ esame di abilitazione di avvocati è un traguardo che molti dottori in giurisprudenza sperano di raggiungere, a conclusione di un percorso di studio che dura anni, utile per poter esercitare la professione legale.

    Per l’importanza che riveste, costituisce per molti un evento traumatico carico di stress psicofisico. Impiego di tempo, energia psicofisica oltre che patrimoniale, e se poi la Commissione esaminatrice non considera la prova idonea, bisogna riprovare, con nuovo accumulo di stress e angoscia.

    In passato, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione in caso di esito negativo a giudizio della Cassazione non erano sindacabili.

    Di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8412  del 28-05-2012, in materia di Professioni liberali, hanno chiarito che, nel caso di giudizio negativo espresso dalla commissione in seguito all’esame da Avvocato, la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di “discrezionalità“, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma le è richiesto di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni).

    Nel caso di specie, il Tar Calabria accoglieva il ricorso proposto da una dottoressa avverso il provvedimento di non ammissione agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2009.

    La decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato, il quale riteneva che, nella specie, era stato accertato sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la asserita presenza di ‘errori grammaticali’), sia l’assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario oggetto d’esame (pur evidenziate dalla commissione stessa con l’espressione ‘forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario’); che il sindacato in questione era stato svolto nei limiti della giurisdizione di legittimità, diretta a verificare l’eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere senza alcuno sconfinamento nel merito (ossia senza la sostituzione di una valutazione tecnico/giuridica del giudice amministrativo a quella dell’amministrazione).

    Il Ministero della Giustizia propone così ricorso per Cassazione, sostenendo che, nel merito, si sarebbe verificato l’eccesso di potere giurisidizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell’amministrazione con quella del giudice, il quale, quest’ultimo, avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull’idoneità dell’eleborato. Un potere che, a parere del ricorrente, gli resterebbe pur sempre precluso, non avendo il giudice amministrativo la possibilità dell’intervento demolitorio sulle valutazioni “attendibili” ancorchè “opinabili”, in conformità al ruolo debole del sindacato in materia del G.A.

    La Suprema Corte tuttavia rigetta il ricorso, spiegando che “il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’ elaborato sottoposto a valutazione”.

    Una pronuncia senza dubbio importante, che avrà, ci auspichiamo, risvolti positivi per i laureati che vorranno abilitarsi.

     


    Pubblicato da il 22 giugno 2012 alle 08:06 in Amministrativo
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    1 Commento per L’esame di abilitazione di avvocato e il sindacato del giudice amministrativo

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    Rosalba Vitale

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