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    Animali Condominio 7 giugno 2012, 07:21

    La detenzione di animali in appartamento

    Se nel contratto non è previsto il divieto di detenzione di animali, questi possono rimanere nell’appartamento, anche nel caso in cui i regolamenti condominiali lo vietino


    L’ aumento della popolazione ha fatto sì che l’uomo abitasse in condomini, e da qui l’insorgere di insofferenze di diversa natura. Una di queste è legata alla detenzione di animali negli appartamenti.

    Analizzando i dati statistici relativi alle liti condominiali oltre l’80% dei casi i motivi veri del contendere non riguardano direttamente gli animali, ma cani e gatti, conigli o criceti sono solamente un pretesto per dispute famigliari o tra vicini che hanno origini antiche.

    Per una migliore comprensione, occorre prima analizzare il regolamento condominiale. Le fonti del regolamento condominiale sono il contratto e la deliberazione assembleare e in base a tali fonti viene posta la distinzione tra il c.d. regolamento contrattuale e quello non contrattuale.

    Il regolamento di natura contrattuale è predisposto dal proprietario o costruttore dello stabile condominiale ed approvato dal compratore nelle singole clausole. Il regolamento contrattuale prevale sulle norme del codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, salvo che si tratti di norme espressamente dichiarate inderogabili.

    Il regolamento non contrattule invece ha natura interna tra i condomini, formato dall’assemblea. L’art. 1138, 2° co., c.c., prevede che ciascun condòmino possa prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

    Mentre il primo può limitare i diritti dei condomini sui piani di proprietà esclusiva, e le limitazioni all’ atto di acquisto della proprietà devono essere espressamente accettate con la conseguenza che le limitazioni e i divieti vincolano tutti i condomini successivi.

    Per i regolamenti non contrattuali si applica invece il divieto contenuto dall’art 1138 c.c. ult. c., per cui non si potrà ledere i diritti che i singoli condomini hanno iure domini riguardo il loro appartamento.

    Tanto premesso, sulla detenzione degli animali si sono espresse diversi leggi.

    La sentenza della Cassazione n. 899 del 24.03.1972 stabiliva che: «È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo».

    Il Tribunale di Piacenza 10 aprile 1990, n . 231 puntualizzava che: “la detenzione di un animale può integrare la fattispecie ex art. 844 ed è suscettibile di applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale mediato o indiretto e provochino una situazione intollerabile. Pertanto in mancanza di un regolamento condominiale contrattuale che vieti la detenzione di animali, la legittimità di tale detenzione deve essere comunque accertata in base ai criteri previsti dall’art. 844 c.c. per cui, le molestie devono essere tali da concretizzare fonti di disturbi intollerabili”.

    Mentre il Tribunale di Napoli disponeva ex art. 700 c.p.c l’ allontanamento coattivo dell’ animale e il loro affidamento a un canile municipale, nel caso di animali molesti.

    L’ ultima sentenza della Cassazione interviene a chiarimento e dispone quanto segue: “il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non puo’ essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facolta’ comprese nel diritto di proprieta’ dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva” (Cass. 18 febbraio 2011 n. 3705).

    La ratio della disposizione risiede nella tutela che il legislatore ha voluto accordare primis agli amici a quattro zampe, riconosciuti titolari di diritti non solo dall’ ordinamento italiano ma anche da Convenzione europee.

    In particolare all’ art. 13 del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre da 27 Stati appartenenti all’Ue, si ribadisce che gli animali sono “esseri senzienti” e hanno diritto al benessere e al rispetto.

    E poi, anche ai proprietari degli animali, quale loro diritto a vivere un legame affettivo con il proprio animale domestico, trovando tutela nell’ art. 2 della Costituzione.

    Ne consegue, che all’ assemblea, rimane solo il potere di regolamentare la gestione delle cose comuni, e il possessore di uno o più animali che occupa dei locali condominiali in affitto o in proprietà può essere costretto ad allontanare i suoi animali solo nel caso di obbligo contrattuale, ovvero di divieto esplicito alla detenzione di animali sottoscritta all’atto della compravendita, o trascritto in pubblici registri immobiliari.

    Se, poi, nel contratto non è previsto questa clausola, gli animali possono rimanere nell’appartamento, anche nel caso in cui i regolamenti condominiali lo vietino. La stessa regola si applica per l’utilizzo delle “parti comuni” (giardino, ingresso, etc.) dello stabile: eventuali condomini insofferenti non possono impedire, a norma di legge, che il cane o il gatto faccia la sua passeggiata in giardino. Se il regolamento viene cambiato in questo senso (cioè viene vietato agli animali l’utilizzo delle parti comuni), il regolamento non e’ vincolante per chi ha votato contro.

    Pertanto, oggi si assiste a un miglioramento delle condizioni di vita dell’ animali e i casi di allontanamento sono diventati rari e si verificano solo quando ci sono comprovati motivi igenico sanitario, o concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo.

    Si auspica per il futuro a una maggiore tolleranza con i nostri amici a quattro zampe.


    Pubblicato da il 7 giugno 2012 alle 07:06 in Animali Condominio
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    4 Commenti per La detenzione di animali in appartamento

    1. geomcap

      Da ex proprietario in condominio ed amm.re di condominio professionista, nei miei 41 anni di vita in condominio (e 15 di professione) ho constatato che anche la presenza del cane spesso è solo un pretesto per litigare anche legalmente.
      MAI farei vivere un MIO cane in condominio perchè – a mio avviso – il cane DEVE essere libero di scorrazzare, fare i suoi bisogni fisiologici, ecc. ecc. quando vuole senza dovermi supplicare di uscirlo!!!!!
      Cordiliatà infinite. Geomcap

    2. silvia

      Ma se fosse una donna di 40kg che camminasse ti lamenteresti? cosa ti cambia? apri la mente, vedrai che ti aiutera’.

    3. Roberto

      @doriano benedetti
      Certo che hai diritto di lamentarti.

      Ma mettiamo il caso che il pastore tedesco abiti al piano sotto al tuo e tu camminando per casa infastidisci il cane.
      Il padrone non ha motivo di lamentarsi?

      Come vedi tenere un cane in condominio dovrebbe essere più una cosa da gestire col buonsenso che con la legge…

    4. doriano benedetti

      ho letto diversi pareri sul problema dei cani in condominio, ma non si parla di questo problema: non è vero che il cane è un pretesto per ltigare, ma immaginate un pastore tedesco di 40 kg che vive praticamente sempre in casa., che cammina avanti e indietro tutto il giorno e voi abitate nell’appartamento sotto.Non ho motivo di lamentarmi?

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