Riforma costituzionale, diffusa una prima bozza

Redazione 05/03/12
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E’ stata resa nota la bozza di riforma costituzionale messa a punto dai tecnici Luciano Violante (Pd), Gaetano Quagliariello (Pdl), Ferdinando Adornano (Udc), Italo Bocchino (Fli) e Pino Pisicchio (Api).

Tra le novità più rilevanti, il taglio del numero dei parlamentari, l’attribuzione di poteri più ampi al Presidente del Consiglio, l’introduzione dell’istituto della sfiducia costruttiva e lo snellimento delle procedure parlamentari.

La bozza ha già avuto un primo via libera bipartisan, ma è ancora in attesa si essere “adottata” ufficialmente dai leader di partito ed essere presentata alle Camere sotto forma di disegno di legge costituzionale.

Di seguito, in sintesi, gli aspetti salienti della bozza diffusa dall’Ansa nelle scorse ore.

MENO PARLAMENTARI E PIU’ GIOVANI – I deputati saranno 508, di cui 8 eletti nella circoscrizione Estero. E’ eleggibile chi ha compiuto 21 anni. I senatori saranno 254, di cui 4 per la circoscrizione Estero. Ogni Regione non potra’ avere meno di 5 senatori. A Palazzo Madama e’ eleggibile chi ha compiuto 35 anni (ora ce ne vogliono 40).

BICAMERALISMO EVENTUALE – I ddl vengono presentati al presidente di una delle Camere. Montecitorio si occupera’ delle materie contenute nel comma II dell’art.117 ‘potesta’ legislativa esclusiva dello Stato’, mentre al Senato tocchera’ tutto cio’ che riguarda il comma III, sempre del 117, cioe’ tutto cio’ che rientra nella ‘potesta’ legislativa concorrente’. A Palazzo Madama si istituisce la Commissione paritetica per le questioni regionali che sara’ composta dai presidenti delle Assemblee rappresentative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche’ da un uguale numero di senatori che rispecchi la proporzione dei membri dell’Assemblea. Questa dovra’ dare parere obbligatorio sui disegni di legge che riguardano le materie di cui dovra’ occuparsi il Senato. I provvedimenti verranno assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere di intesa tra i loro presidenti secondo quanto previsto dai regolamenti parlamentari. Viene affidato al regolamento di ogni ramo del Parlamento stabilire i procedimenti abbreviati per i testi dei quali viene dichiarata l’urgenza. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il ddl e’ rimesso alla Camera “se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Per i ddl costituzionali ed elettorali e per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione e ratifica dei Trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per la Comunitaria, serve l’ok di entrambi i rami del Parlamento. Se un ddl approvato da una Camera deve essere trasmesso all’altra, si intende approvato se entro 15 giorni quest’ultima non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che riesamina il ddl deve dire si’ o no entro 30 giorni, passati i quali, se non interviene il voto, il testo si intende definitivamente approvato. In caso di modifiche, il ddl torna alla prima Camera che delibera in via definitiva.

PRIORITA’ PER DDL GOVERNO – Il Governo puo’ chiedere che un ddl sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e votarlo entro un certo termine.

PIÙ POTERI PREMIER – Il premier può chiedere al capo dello Stato di sciogliere le Camere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, salvo che, entro 15 giorni dalla proposta, le Camere approvino la mozione di sfiducia costruttiva. Il premier puo’ proporre al presidente della Repubblica nomina e revoca dei ministri. La fiducia gli deve essere data da entrambe le Camere.

SFIDUCIA COSTRUTTIVA – La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera, deve contenere l’indicazione del nuovo premier e non puo’ essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (mentre per la fiducia iniziale al Governo basta la maggioranza semplice). Se la mozione passa in una Camera e nell’altra no, la crisi comunque resta e il potere di scioglimento resta nelle mani del capo dello Stato.

I costituzionalisti che hanno dato un contributo alla stesura della riforma sono Zanon, Luciani, Abbamonte e Lippolis.

Redazione

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