Riscatto della laurea: interamente deducibile solo per i contributi pagati dopo il 2001

Redazione 15/02/12
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I giudici della Cassazione sono intervenuti recentemente sul riscatto degli anni di laurea precisando che sono totalmente deducibili dal proprio reddito solo se versati dopo il 1° gennaio 2011.

Con la pronuncia n. 1569 del 3 febbraio la Suprema Corte è intervenuta sul caso di una richiesta di rimborso dei contributi versati nel 1999, ritenendoli interamente deducibili.

A seguito del silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente decide di intraprendere la via giudiziaria, vincendo la causa sia in primo grado sia in appello.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione adducendo che i contributi volontari per il riscatto degli anni di laurea – versati anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 10 apportate dal Dlgs 47/2000 (ossia, prima del 1° gennaio 2001) – non sono integralmente deducibili dal reddito personale del contribuente, non essendo la predetta disposizione normativa da considerarsi di interpretazione autentica e, in quanto tale, retroattiva.

Per i giudici il ricorso è fondato: i versamenti per il riscatto degli anni universitari non possono essere equiparati a quelli dovuti obbligatoriamente, di conseguente la legge che ora lo permette non può avere efficacia retroattiva.

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