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Normativa di Riferimento

Internet e responsabilità 31 gennaio 2012, 08:30

Per la Corte Inglese inutili e inattuabili gli ordini di rimozione verso un fornitore di caching

England and Wales High Court (Queens’s Bench Division), 10 marzo 2006, [2006] EWHC 407 (QB)


England and Wales High Court (Queens’s Bench Division), 10 marzo 2006, [2006] EWHC 407 (QB)

Parti: John Bunt c. David Tilley, Paul Hancox, Cristopher Stevens, AOL UK Ltd, Tiscali UK Ltd, British Telecommunications plc

 FATTO

Nel 2005 il Sig. Bunt agiva nei confronti di 6 convenuti in ragione di alcuni contenuti diffamatori disponibili in rete.

In particolare tre dei convenuti erano persone fisiche, che il Sig. Bunt assumeva fossero gli autori materiali delle affermazioni diffamatorie; gli altri tre invece erano gli internet service provider che, svolgendo la loro attività di intermediari della società dell’informazione, avevano fornito ai primi tre, a seconda dei casi, servizi di mere conduit, caching e hosting.

Gli ISPs chiedevano quindi che fosse rigettata l’azione mossa nei loro confronti, sostenendo, tra l’altro, che non vi potesse essere alcuna responsabilità da parte loro qualora il fornitore di connettività si fosse semplicemente limitato a trasmettere sulla propria rete ovvero ad ospitare sui propri server i contenuti ritenuti diffamatori.

DECISIONE

La Corte ha risolto il caso escludendo la responsabilità degli Internet Service Provider.

Le conclusioni cui è giunta la Corte sono state almeno in parte fondate sul regime di esclusione della responsabilità previsto per i fornitori di servizi di mere conduit, caching, o hosting dalla Direttiva sul commercio elettronico n. 31/2000, recepita in Inghilterra nel 2002 con il Regolamento sul commercio elettronico.

Relativamente alle posizioni di AOL e Tiscali, la Corte ha ritenuto che gli ISPs si limitassero a fornire connettività ai propri utenti, memorizzando temporaneamente alcune pagine web sui propri server all’unico fine di ridurre i tempi necessari per raggiungere determinate risorse di rete.

Il Giudice comunitario non ha quindi avuto dubbi sul fatto che tale attività fosse riconducibile nell’ambito del cosiddetto “caching” disciplinato all’art. 13 della Direttiva citata, il cui comma 1 prevede espressamente che “Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

a) non modifichi le informazioni;

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,

d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni, e

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso”.

La Corte ha quindi condiviso le difese delle convenute laddove avevano eccepito l’inattuabilità da un punto di vista pratico e in ogni caso l’inutilità di ogni eventuale ordine nei loro confronti volto a disabilitare l’accesso ai contenuti ritenuti diffamatori e comunque a non fornire più connettività agli utenti ai quali era attribuita la condotta diffamatoria: inattuabile l’ordine perché le società coinvolte non avevano alcun reale controllo sui forum di discussione che ospitavano i messaggi contestati, limitandosi a fare una copia delle relative pagine web per facilitare l’accesso alle stesse; e comunque inutile nella misura in cui l’ordine richiesto sarebbe stato facilmente aggirabile per gli utenti colpiti dal provvedimento, rivolgendosi ad un altro fornitore di connettività.

Ma anche relativamente alla posizione di BT, la quale ospitava su propri server il newsgroup nel cui ambito erano stati diffusi i contenuti diffamatori, non è stata ravvisata alcuna responsabilità dell’Internet Service Provider.

In questo caso, infatti, BT sarebbe stata senz’altro in grado di rimuovere efficacemente i contenuti incriminati nella misura in cui era lei stessa a gestire il forum di discussione con il conseguente potere di eliminare eventuali messaggi diffamatori.

Tuttavia, pur ravvisando nell’attività in questione un’attività di hosting e non di caching, la Corte non ha ritenuto vi fossero gli estremi per attribuire qualsivoglia responsabilità all’Internet Service Provider.

 A proposito dell’hosting, l’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico prevede che “1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

 Nel caso di specie, però, la comunicazione inviata dal reclamante a BT mediante email per segnalare la presenza di materiale diffamatorio nel newsgroup non conteneva i requisiti minimi che fanno presumere, in base alla legge inglese e più in particolare all’art. 22 del Regolamento sopra citato, la conoscenza in capo al fornitore di hosting della natura illecita dei contenuti diffusi mediante l’utilizzo dei suoi servizi.

Tutte e tre gli ISPs coinvolti dall’azione del Sig. Bunt alla fine sono stati ritenuti pertanto non responsabili.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile qui 

Bibliografia online

Regolamento sul commercio elettronico 2002

Responsabilità degli intermediari: ordini e contrordini in Europa


Pubblicato da il 31 gennaio 2012 alle 08:01 in Internet e responsabilità
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