Tutela del marchio comunitario e diritto al nome

Dario Reccia 11/07/11
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Di recente la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza del 5 luglio 2011 nel procedimento C-263/09) è tornata ad occuparsi del rapporto fra tutela del marchio e diritto al nome, chiarendo in quali casi un personaggio noto possa opporsi alla registrazione da parte di terzi di un marchio contenente il suo nome.

La vicenda trae origine dal caso di un noto stilista italiano, Elio Fiorucci, che negli anni ’90 aveva ceduto ad una società il suo “patrimonio creativo”, compresi alcuni marchi che includevano la parola “Fiorucci”.

Successivamente la stessa società aveva registrato come marchio l’intero nome dello stilista, ovvero Elio Fiorucci, determinando la reazione di quest’ultimo, che, dopo alterne vicende giudiziarie dinanzi alle commissioni costituite in seno all’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno), era riuscito ad ottenere la conferma della nullità del marchio da parte del Tribunale delle Comunità europee, sul presupposto che lo stesso era stato registrato in violazione del’art. 8 del Codice della Proprietà Industriale.

Come noto, tale articolo prevede che i nomi di persona, qualora siano famosi, possono essere registrati esclusivamente dal diretto interessato ovvero con il suo consenso.

Nel nostro caso, il marchio era stato registrato senza il consenso dello stilista, ma la società si era sempre difesa sostenendo che la notorietà del nome in questione era stata acquisita in campo esclusivamente commerciale e che, in ogni caso, lo stilista aveva già registrato altri marchi contenenti il suo cognome.

La Corte di Giustizia ha affrontato le due questioni sul tavolo, confermando la sentenza di primo grado e dando così ragione allo stilista.

Da un lato, infatti, il Giudice comunitario ha chiarito che un nome può essere considerato come notorio in base all’art. 8 del Codice della Proprietà Industriale, a prescindere dal campo in cui tale notorietà è stata acquisita, e quindi anche nel caso in cui la rinomanza del nome derivi esclusivamente dallo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero imprenditoriale.

Allo stesso tempo, la Corte ha escluso che vi possa essere una sorta di “esaurimento” del diritto al nome; in altri termini, la registrazione come marchio di un nome noto effettuata da parte del diretto interessato non fa venire meno il suo diritto ad opporsi alla successiva registrazione da parte di terzi di marchi che in qualche modo lo contengano, anche se per settori merceologici diversi da quelli per cui è stata fatta la registrazione originaria.

Insomma, il diritto al nome prevale sempre sulla tutela della proprietà industriale, almeno se si è famosi!

Dario Reccia