Indice
Pensioni e assegni invalidità: bonus 150 euro
- Residenti in Italia;
- Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- Con reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, ad euro 20 mila (dal conteggio del reddito sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, oltre al reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata).
- Non costituirà reddito ai fini fiscali;
- Non sarà considerata per il riconoscimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali (indicatore Isee);
- Non sarà cedibile, pignorabile o sequestrabile.
Pensioni e assegni invalidità: aumenti del Decreto Aiuti bis
- Al 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo Inps;
- Al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- Al 75% per le fasce di importo superiori a cinque volte il trattamento minimo.
- Nella prima fascia da 0 a 2.097,40 euro (524,35 * 4), l’aumento è “pieno” al 2%, pertanto l’incremento massimo corrisponde a 41,95 euro;
- Nella seconda fascia da 2.097,41 a 2.621,75 euro (524,35 * 5), l’aumento spetta all’1,80% e corrisponde pertanto a 9,44 euro;
- La terza fascia da 2.621,76 a 2.692,00 euro ha diritto ad un aumento dell’1,50% pari ad un massimo di 1,05 euro.
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità per ciechi parziali;
- Indennità per ciechi assoluti;
- Indennità di comunicazione;
- Indennità di frequenza;
- Indennità di talassemia.
Pensioni e assegni invalidità: Assegno Unico figli disabili
Prestazione | Importo (mensile) ai sensi del Decreto legislativo numero 230/2021 (valido dal 1° marzo 2023) | Importo (mensile) ai sensi del Decreto – legge numero 73/2022 (valido per la sola annualità 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023) |
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro) | 175 euro + maggiorazione di 85 euro per disabilità media / 95 euro per disabilità grave / 105 euro in caso di non autosufficienza | Nessuna variazione |
Assegno e maggiorazione figli disabili fascia 18 – 20 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro) | 85 euro + maggiorazione 80 euro | 175 euro + maggiorazione di 85 euro per disabilità media / 95 euro per disabilità grave / 105 euro in caso di non autosufficienza |
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro) | 85 euro | 175 euro |
- Totalizzano un Isee non superiore a 25 mila euro;
- Hanno percepito nel 2021 l’Assegno per il nucleo familiare (ANF), in presenza di figli minori.
- Per le domande di Assegno unico trasmesse entro il 30 giugno scorso, si procederà “ai dovuti conguagli delle rate” spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere da marzo 2022;
- Per le domande di Assegno unico presentate dal 1° luglio 2022, al contrario, gli “importi in pagamento sono già aggiornati” alla luce delle novità del Decreto numero 73/2022.
Welfare
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