Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare

Paolo Ballanti 04/03/26
Scarica PDF Stampa Allegati

Lo scorso 2 marzo si è chiusa la finestra temporale eccezionalmente prevista dall’INPS per permettere ai liberi professionisti under 35 di presentare la domanda di contributo economico di 500,00 euro mensili introdotti dal Decreto Coesione.

A chiarirlo il recente Messaggio dell’Istituto del 27 gennaio 2026, numero 270 con cui si è preso atto dell’estensione del beneficio anche ai titolari di partita IVA aperta tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Sempre l’INPS, con un secondo Messaggio del 26 febbraio 2026, numero 685, ha integrato le attività ammesse all’incentivo, inserendo il codice ATECO relativo alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

Indice

Cosa prevede il Decreto Coesione

L’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 ha introdotto un sostegno economico a quanti non hanno compiuto i trentacinque anni di età ed hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività di impresa o libero professionale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

In cosa consiste il sostegno economico

L’incentivo si concretizza in un contributo economico pari a 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

La misura spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda ed è erogata annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Natura delle somme percepite

Il contributo non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali e, pertanto, non è soggetto ad alcuna ritenuta.
Come per tutte le altre prestazioni che non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, INPS è tenuto ad indicare “il contributo in questione nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice” (Circolare INPS 28 novembre 2025, numero 148).

Requisiti soggettivi

Possono chiedere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori strategici identificati con apposito decreto ministeriale attuativo e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

  • età anagrafica inferiore a 35 anni;
  • stato di disoccupazione.

Per quali settori spetta il contributo INPS?

L’identificazione dei settori strategici per i quali spetta il contributo INPS è avvenuta con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle finanze, datato 3 aprile 2025.

Il decreto attuativo ha elencato i settori interessati richiamando i codici ATECO 2007 a 2 o 3 digit, in vigore però fino al 31 dicembre 2024.

I nuovi codici ATECO 2025

A seguito dell’adozione (dal 1° aprile 2025) della nuova classificazione ATECO 2025, i codici identificativi attualizzati dei settori destinatari del contributo sono stati resi noti dall’INPS con Circolare numero 148/2025 (Allegato n. 1).

L’elenco è stato di recente integrato dal codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo (Messaggio INPS 26 febbraio 2026, numero 685).

Come ottenere il contributo

I soggetti interessati al contributo devono trasmettere apposita istanza all’INPS, in modalità esclusivamente telematica, contenente le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese;
  • l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;
  • i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

La domanda dev’essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione sul sito “inps.it, nello specifico la piattaforma “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, voce “Incentivo Decreto Coesione” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).

Per coloro che non possiedono un’identità digitale, è possibile presentare la domanda per il tramite del Contact Center INPS o avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

A pena di decadenza, la domanda telematica dev’essere trasmessa all’INPS entro trenta giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale ovvero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.

Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.

In fase di prima applicazione della norma, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148, coincidente con il 28 novembre 2025,il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.

Per le attività avviate invece in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di trenta giorni per l’invio dell’istanza decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

La riapertura dei termini di invio delle domande

Come recentemente chiarito dall’Istituto (Messaggio numero 270 del 27 gennaio 2026) i soggetti destinatari dell’incentivo sono anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a trentacinque anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici sopra descritti.

Di conseguenza, alla luce dell’estensione della platea dei beneficiari, il servizio di trasmissione della domanda telematica, presente sul portale “inps.it”, è stato adeguato al fine di consentire l’invio dell’istanza anche da parte dei liberi professionisti.

Questi ultimi, non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, devono dichiarare in sede di compilazione della domanda la “data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 (Messaggio INPS).

Per permettere ai liberi professionisti di presentare le domande di accesso al contributo la piattaforma INPS è rimasta eccezionalmente aperta “dal 31 gennaio al 2 marzo 2026”.

Per ricevere aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici