Il reddito di emergenza è stato prorogato nel 2021? Devo fare domanda?

Chiara Arroi 16/04/21
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Gentile redazione, sono stata beneficiaria del Reddito di emergenza nel 2020, ma mi trovo ancora in situazione di difficoltà. Non ho capito se posso richiedere il Rem anche a gennaio, febbraio e marzo 2021 o se non c’è più possibilità di fare domanda. Grazie. G.O.

Risposta.

Gentile lettore,

dopo alcuni mesi di attesa, la informiamo subito che il Reddito di emergenza è stato prorogato anche nel 2021, solo per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021.

Con l’ulitmo decreto Ristori approvato il 27 ottobre dal Governo Conte erano state aggiunte altre 2 mensilità di Reddito di emergenza: quelle di novembre 2020 e dicembre 2020. La domanda per ottenerle è scaduta il 30 novembre 2020.

Tutti attendevano una proroga del sussidio nel successivo Decreto Ristori 5, ma il governo Conte è caduto, dopo la crisi causata da Italia Viva e Matteo Renzi, che ha fatto venire meno la fiducia all’esecutivo, con le conseguenti dimissioni del premier e l’arrivo di Mario Draghi alla guida della nuova compagine.

Il nuovo esecutivo ha confermato la volontà di proseguire nell’emanazione di un provvedimento di aiuti e bonus a imprese e famiglie, proprio a causa del perdurare della pandemia. Questo provvedimento è stato ribattezzato Decreto Sostegni.

Questo provvedimento è stato varato nel mese di marzo, e ora il governo è già al lavoro sul Decreto Sostegni bis. Per tornare alla sua domanda, nel provvedimento di marzo l’esecutivo ha introdotto la proroga del Rem per le tre ulteriori mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. 

Questa volta però nulla viene concesso in maniera automatica. Chi vuole beneficiare di queste tranche aggiuntive di sussidio deve fare domanda all’Inps. Anche se lei è già stata beneficiarie del Reddito nel 2020, qualora voglia continuare a percepire il sussidio dovrà inoltrera l’istanza.

>> Qui come fare domanda di Reddito di emergenza 2021

L’esito della procedura di richiesta verrà comunicato dall’Inps mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati durante la compilazione della domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

La Circolare 61 sottolinea che il Rem verrà pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. nel caso in cui:

l’Iban indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente;
le coordinate bancarie sono formulate in modo errato.

Cordiali saluti

Chiara Arroi

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