Il caso TV Links

Ius On line 24/01/12

 Crown Court, Gloucester (Inghilterra), 06.02.2010, ref. no. T20097013

Parti: R. c. Rock e Everton

FATTO

TV Links è un sito la cui attività consiste nel raccogliere, catalogare e mettere a disposizione degli utenti links diretti a siti che trasmettono film, serie televisive, video musicali ed altri prodotti audiovisivi e la cui unica fonte di guadagno è costituita dagli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari.

Nell’ottobre del 2007, a seguito di una denuncia presentata dalla FACT (Federation against Copyright Theft), le sede della società che gestiva il sito veniva perquisita e i suoi amministratori arrestati con l’accusa di facilitare (o di istigare) la violazione del diritto d’autore fornendo links a contenuti illecitamente ospitati e trasmessi da terze parti.

Nell’ambito del procedimento nato dalla denuncia di FACT, per la prima volta davanti a una Corte del Regno Unito si poneva la questione giuridica se un sito, che non ospiti direttamente materiale audiovisivo, limitandosi invece a svolgere un’attività di mero linking, possa o meno beneficiare della limitazione di responsabilità prevista dalla Direttiva sul Commercio Elettronico 2000/31/CE a favore dei fornitori di servizi di “mere conduit”.

DECISIONE

La Corte di Gloucester ha risposto affermativamente a tale quesito, riconducendo l’attività di linking a quella di “mere conduit” disciplinata dall’art. 12 della Direttiva sul Commercio Elettronico 2000/31/CE, con il conseguente rigetto di tutte le accuse mosse nei confronti degli amministratori della società gestrice del sito.

Al riguardo l’articolo citato prevede che “1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

La Corte è arrivata alla conclusione di cui sopra in quanto TV Links non dava inizio alla trasmissione, non ne selezionava i destinatari né modificava in alcun modo il contenuto oggetto della comunicazione al pubblico.

Sotto altro profilo, ma sempre al fine di motivare la propria decisione di rigetto di tutte le accuse, la Corte rileva inoltre che l’attività di TV Links non può essere equiparata alla messa disposizione del pubblico di un determinato contenuto. Secondo il Giudice, infatti, indirizzare un utente verso un sito non equivale a mettere a sua disposizione il materiale audiovisivo ospitato sullo stesso. Al riguardo la Corte, per argomentare il proprio ragionamento, ricorre ad un paragone suggestivo, facendo il caso di un consulente finanziario che indirizzi un cliente verso un banca per prendere del denaro a prestito. In tale ipotesi, afferma il Giudice, non vi possono essere dubbi che sia la banca a mettere a disposizione i soldi e non il consulente finanziario, la cui attività si è limitata ad una semplice segnalazione.

In conclusione, quindi, mancando la messa a disposizione del pubblico, ad avviso della Corte non vi può essere alcuna violazione del diritto di autore da parte di TV Links, ancorché i contenuti ospitati sui siti cui puntano i links siano illecitamente trasmessi senza l’autorizzazione dei rispettivi titolari dei diritti.

Bibliografia online

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