Escludendo i singoli patroni, l’ultima festività prima di inizio estate è la Festa del 2 giugno, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana.
Per i dipendenti di determinati settori (si pensi ad esempio alla ristorazione, all’accoglienza alberghiera o ancora agli stabilimenti balneari) lunedì 2 giugno non è una giornata di riposo ma di normale attività lavorativa.
Trattandosi tuttavia di una festività, la prestazione lavorativa resa è maggiorata, in ragione del disagio sofferto dal dipendente, chiamato a lavorare in un giorno che, in caso contrario, sarebbe di riposo retribuito.
Spieghiamo quindi cosa spetta in busta paga per chi lavora durante la Festa del 2 giugno.
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Indice
Compenso per la festività goduta
I dipendenti con retribuzione calcolata in base alle ore lavorate (paga oraria) che, anziché riposare, lavorano durante la Festa del 2 giugno 2025, hanno diritto al compenso per festività goduta.
Quest’ultimo si determina moltiplicando la retribuzione oraria per un numero di ore pari a:
- un sesto dell’orario settimanale a tempo pieno, per i dipendenti con settimana lunga (sei giorni lavorativi a settimana, di norma dal lunedì al sabato);
- un quinto dell’orario settimanale a tempo pieno, per i dipendenti con settimana corta (cinque giorni lavorativi a settimana, di norma dal lunedì al venerdì).
In definitiva, il compenso per festività goduta si calcola in questo modo:
Retribuzione oraria * ore festività goduta 2 giugno 2025 (1/6 o un 1/5 dell’orario settimanale a tempo pieno) = compenso festività goduta. |
Fanno eccezione i dipendenti con paga fissa mensile (mensilizzati). Questi ricevono un compenso lordo mensile indipendente dai giorni lavorabili nel mese (eccezion fatta per le ipotesi di compensi aggiuntivi, come gli straordinari, ovvero di assenze non retribuite).
Per questi lavoratori il compenso fisso, essendo già comprensivo delle festività (eccezion fatta per quelle cadenti di domenica o in altro giorno festivo), non genera alcun diritto del dipendente a percepire in busta paga un importo per festività goduta. Al contrario, sarà presente in cedolino una somma figurativa a titolo di festività, senza alcun impatto sul netto. Per loro nulla incide sulla Festa del 2 giugno, in termini economici.
Compenso per festività lavorata
In aggiunta al compenso per festività goduta (dipendenti a paga oraria) o della somma figurativa (dipendenti a paga fissa mensile) la prestazione svolta il 2 giugno 2025 può essere trattata riconoscendo:
- la retribuzione giornaliera / oraria maggiorata delle percentuali previste dalla contrattazione collettiva applicata, a titolo di lavoro straordinario (prestazioni eccedenti l’orario settimanale full-time) o supplementare (prestazioni eccedenti l’orario settimanale part-time, sino alla soglia del tempo pieno);
- riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo, se previsto riposo compensativo (retribuito) in altra giornata.
La scelta sul trattamento da applicare spetta al datore di lavoro, in base alla prassi / usi aziendali, a meno che non esistono specifici accordi in merito con le rappresentanze sindacali.
Da notare che la scelta della percentuale di maggiorazione a titolo di straordinario festivo, supplementare o lavoro festivo (con riposo compensativo) è di competenza della contrattazione collettiva.
Di norma i CCNL differenziano la percentuale dello straordinario tra:
- straordinario diurno;
- straordinario notturno;
- straordinario diurno festivo;
- straordinario notturno festivo;
indicando altresì il periodo (dalle ore / alle ore) in cui la prestazione è qualificata come notturna.
Ad esempio, il contratto nazionale Commercio e terziario-Confcommercio riconosce le seguenti maggiorazioni:
- 15% per lo straordinario fino a 48 ore settimanali;
- 20% per lo straordinario oltre 48 ore settimanali;
- 30% per lo straordinario festivo;
- 50% per lo straordinario notturno festivo (svolto dalle 22 alle 6).
Le prestazioni svolte dai dipendenti a tempo parziale sono invece destinatarie di una maggiorazione per lavoro supplementare pari a 35%.
Lavoro straordinario o supplementare
Mentre il lavoro supplementare si qualifica come ogni prestazione aggiuntiva rispetto all’orario settimanale (contrattualmente previsto nella lettera di assunzione o nelle intese successivamente intercorse con l’azienda) del dipendente a tempo parziale, lo stesso non spetta in qualsiasi occasione.
La maggiorazione per lavoro supplementare vale, infatti, per tutte le ore eccedenti l’orario contrattuale del dipendente part-time, sino al limite del tempo pieno.
Eventuali ore eccedenti il full-time, anche se prestate dal dipendente a tempo parziale, devono essere retribuite con le maggiorazioni proprie del lavoro straordinario.
Festa del 2 giugno: esempio di calcolo in busta paga
Consideriamo l’ipotesi del dipendente (CCNL Commercio) a paga oraria e full-time (8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, pari a 40 ore settimanali) che lavora durante la Festa del 2 giugno, dalle 8 alle 16 (8 ore). Questo lavoratore ha diritto in busta paga (se l’azienda opta per la liquidazione dello straordinario) a:
- compenso per festività goduta [retribuzione oraria * (40 / 5)];
- compenso per lavoro straordinario festivo (retribuzione oraria maggiorata del 30% * 8 ore lavorate il 2 giugno 2025).
Al contrario, se il dipendente non viene pagato a ore, ma con retribuzione fissa mensile, trova in cedolino:
- il compenso figurativo per festività goduta (senza alcun impatto sul netto da pagare);
- il compenso per lavoro straordinario festivo, come sopra calcolato.
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