La scelta dei genitori di assentarsi in congedo parentale è frutto di numerose variabili, tra cui figura anche l’aspetto economico legato al riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità INPS pari al 30% della retribuzione, a differenza dei periodi di maternità / paternità obbligatori in cui la copertura economica è maggiore, senza parlare dell’attività lavorativa ordinaria.
Nell’ottica di rendere economicamente più attrattiva l’assenza per congedo parentale, allo scopo di incentivare sempre più lavoratori a ricorrervi (nella speranza di migliorare la conciliazione vita – lavoro e promuovere a cascata la natalità) il legislatore ha, negli ultimi anni, aumentato l’indennità INPS dal 30 al 60 – 80% della retribuzione limitatamente a taluni mesi di congedo, fruiti entro il sesto anno di vita del figlio.
La Manovra 2025 (approvata con Legge 30 dicembre 2024, numero 207) si è inserita nella scia dei provvedimenti precedenti elevando dal 30 all’80% della retribuzione l’indennità INPS, per un massimo di tre mesi di congedo per ogni coppia genitoriale.
La riforma, che non aggiunge ulteriori mesi di assenza a quelli già previsti dalla normativa, ritoccando esclusivamente il compenso economico spettante, ha ricevuto il commento dell’INPS, grazie alla Circolare 26 maggio 2025, numero 95.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
Cosa cambia dal 2025 sul congedo parentale?
La Manovra 2025 interviene direttamente sulla disciplina del congedo parentale, contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, elevando l’indennità INPS dal 30 all’80% per tre mesi massimi, per coppia genitoriale.
La modifica normativa, senza aggiungere ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, interviene direttamente sul compenso a carico dell’Istituto, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro, previa domanda trasmessa dal dipendente all’INPS.
La maggiorazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come autonomi e iscritti alla Gestione Separata.
Tre mesi di congedo pagati all’80%
Grazie alla Manovra 2025 l’indennità per congedo parentale è elevata all’80% della retribuzione per un totale di tre mesi, a condizione che gli stessi siano fruiti entro i sei anni di vita del minore ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Tre mesi complessivi per coppia genitoriale
Le mensilità di congedo all’80% interessano tutte le modalità di fruizione dell’assenza (a mesi, a giorni o ad ore) e si riferiscono ad entrambi i genitori, i quali possono fruirne in maniera ripartita ovvero soltanto da parte di uno di essi.
Come ricorda la Circolare INPS numero 95/2025 la fruizione alternata tra i genitori, non preclude la possibilità di sfruttare il congedo per i medesimi giorni e con riguardo allo stesso figlio.
Nati/adottati dal 1° gennaio 2025
Il trimestre di congedo maggiorato opera per i minori nati, adottati, affidati o collocati dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, a patto che sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
Regole particolari operano invece per i genitori che terminano i congedi di maternità / paternità in data successiva al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024 (sul punto si veda il paragrafo 3 della Circolare numero 95/2025).
Come si ottiene il congedo parentale maggiorato?
Per ottenere dal datore di lavoro, in busta paga, l’indennità INPS per congedo parentale maggiorata all’80%, il dipendente è obbligato a trasmettere apposita istanza all’Istituto in via esclusivamente telematica, collegandosi a “inps.it – Lavoro – Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Una volta cliccato su “Utilizza il servizio – Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, l’interessato seleziona “Congedo parentale – Dipendenti”.
In sede di acquisizione della domanda l’utente inserisce o verifica le seguenti informazioni:
- dati anagrafici;
- dettaglio indirizzo di residenza;
- dati del domicilio;
- informazioni di recapito (telefono, cellulare, indirizzo mail, sede INPS di competenza);
- dati relativi all’altro genitore;
- definizione dell’evento.
A seguire, sempre in fase di inserimento dei dati, il sistema propone il campo “Richiesta indennità con aliquota maggiorata”, cui l’utente risponde selezionando l’opzione “SI”.
In alternativa è possibile trasmettere la domanda di congedo:
- chiamando il Contact center INPS al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento, in base alla tariffa applicata dai singoli gestori);
- avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Oltre alla domanda trasmessa all’INPS, il dipendente è tenuto a comunicare la fruizione del congedo al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, secondo le modalità definite dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro e, in ogni caso, con un preavviso di almeno cinque giorni.
In sede di comunicazione al datore di lavoro è necessario indicare il periodo di inizio e fine congedo, oltre a presentare, non appena disponibile, la documentazione comprovante l’invio dell’istanza all’INPS, rappresentata da:
- ricevuta sintetica, contenente dati del richiedente, periodo di assenza, tipo di domanda, data di presentazione e numero di protocollo;
- riepilogo, con i dati di dettaglio inseriti in sede di domanda all’INPS.
Per permettere al datore di lavoro di inserire in busta paga il congedo parentale maggiorato è fondamentale consegnare il riepilogo della domanda, dal momento che in quest’ultimo è presente:
- la dichiarazione di “voler chiedere l’indennità con aliquota maggiorata”;
- in corrispondenza del campo “Dati del pagamento” la frase “Pagamento a conguaglio: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps”.
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Foto copertina: istock/andresr