Il 2 febbraio 2026 INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la notizia dell’aggiornamento degli importi mensili dell’Assegno Unico per effetto della rivalutazione dell’1,40 per cento conseguente all’inflazione rilevata dall’ISTAT.
Al tempo stesso l’Istituto ha ricordato ai beneficiari l’AUU di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’ISEE 2026.
In assenza di un ISEE valido, dal mese di marzo 2026 la rata dell’Assegno Unico sarà liquidata secondo gli importi minimi previsti dalla normativa.
Analizziamo quest’ultimo aspetto in dettaglio.
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Indice
Le date di pagamento di marzo 2026
Con Messaggio numero 3931 del 24 dicembre 2025 INPS ha fornito le date di pagamento dell’Assegno Unico con riguardo all’intera annualità 2026.
A marzo i pagamenti dell’AUU per quanti già beneficiano del sussidio (rinnovi mensili) e non sono stati interessati da variazioni, saranno accreditati nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20.
Al contrario, il pagamento della prima rata dell’Assegno (nuovi beneficiari) è effettuato di norma, stando sempre al Messaggio numero 3931/2025, nell’ultima settimana del mese successivo quello di presentazione della domanda all’INPS.
Nella stessa data sono peraltro accreditati gli importi delle rate dell’AUU oggetto di un conguaglio a debito o a credito per il beneficiario.
Come viene liquidato l’Assegno Unico?
La rata di marzo dell’Assegno Unico sarà, come di consueto, liquidata dall’INPS direttamente ai soggetti beneficiari, utilizzando le coordinate fornite da questi ultimi in sede di domanda telematica o successivamente modificate.
Gli importi vengono erogati, in alternativa, a mezzo di:
- Accredito su uno strumento di riscossione dotato di IBAN, tra cui figurano conto corrente bancario / postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio;
- Consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano (bonifico domiciliato).
Natura delle somme percepite
La somma ricevuta dal nucleo familiare a titolo di Assegno Unico:
- Non è soggetta a contributi previdenziali e assistenziali;
Non concorre alla formazione del reddito di riferimento per il calcolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Come si calcola l’Assegno Unico?
La rata mensile dell’AUU è il risultato della somma di:
- Importo base dell’Assegno, spettante per ciascun figlio a carico e in ragione dell’ISEE del nucleo familiare (all’aumentare dell’ISEE diminuisce la quota spettante);
- Una o più maggiorazioni, riconosciute in ragione del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.
Trattandosi di una misura universalistica, l’Assegno spetta:
- A tutte le famiglie con figli a carico, a prescindere dalla situazione occupazionale dei beneficiari;
- A prescindere dal possesso dell’ISEE.
In quest’ultima condizione, tuttavia, l’AUU è riconosciuto secondo gli importi minimi previsti dalla normativa (Decreto Legislativo numero 230/2021).
Erogazione d’ufficio
Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno Unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare annualmente una nuova istanza all’INPS.
Nello specifico, come confermato di recente dall’Istituto (news del 2 febbraio 2026, pubblicata su “inps.it – INPS Comunica – Notizie”), per coloro che nel corso del periodo marzo 2025 – febbraio 2026 hanno in corso una domanda di AUU non in stato decaduta, revocata, rinunciata o respinta, il pagamento prosegue in automatica per le mensilità successive.
Necessario l’ISEE 2026
Ancora la news dello scorso 2 febbraio pone l’accento sull’applicazione, dal 1° gennaio 2026, dell’ISEE valido per l’anno corrente, utilizzato per il calcolo dell’Assegno Unico da marzo (per le mensilità di gennaio e febbraio si è preso invece a riferimento l’ISEE valido al 31 dicembre 2025).
Coloro i quali non hanno ancora presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE 2026 continuano comunque a ricevere, da marzo, la prestazione ma secondo gli importi minimi previsti dalla normativa (Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, numero 230).
I beneficiari interessati possono comunque regolarizzare la posizione presentando la DSU entro il 30 giugno 2026. In questo modo, sottolinea ancora INPS, si “avrà diritto agli arretrati da marzo”.
Assegno Unico: ecco la rivalutazione 2026
Il citato Decreto Legislativo numero 230/2021 (articolo 4, comma 11) dispone che i valori dell’AUU e le relative soglie ISEE siano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia alla media della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Considerato che nel 2025 la variazione percentuale, calcolata dall’ISTAT, si è attestata ad un +1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2026 l’importo – base dell’AUU e le maggiorazioni (così come le soglie ISEE) sono stati rivalutati nei valori indicati dall’INPS all’interno della tabella allegata alla Circolare numero 7 del 30 gennaio 2026.
La rivalutazione dell’AUU è riconosciuta a partire dalla mensilità di febbraio.
Per quanto riguarda invece gli adeguamenti arretrati di gennaio, rende noto INPS, saranno “pagati a partire dalla mensilità di marzo 2026” (news dello scorso 2 febbraio).
Nuovi beneficiari: domande entro il 30 giugno per gli arretrati
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo numero 230/2021 e ancora non ricevono l’Assegno Unico, devono presentare apposita domanda telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
In alternativa, la domanda può essere trasmessa:
- Contattando il numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile, secondo la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- Avvalendosi dei servizi garantiti dagli enti di patronato.
Per le domande trasmesse dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’AUU spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.
Le istanze inviate dopo il 30 giugno hanno come effetto l’erogazione dell’Assegno a decorrere dal mese successivo quello di trasmissione della domanda. In queste situazioni, pertanto, non spetta alcun arretrato.
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Foto copertina: istock/mustafaU