I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2025 possono presentare all’INPS la domanda telematica per ottenere un’indennità una tantum di 1.000 euro: il meglio noto Bonus nuovi nati.
La somma non concorre al calcolo del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali e spetta a quanti possiedono una serie di requisiti anagrafici, di cittadinanza, residenza ed economici, tra cui figura un ISEE non superiore a 40 mila euro.
Alla luce dei requisiti per la legittima spettanza del bonus e della possibilità di trasmetterne l’istanza di accesso, attraverso la piattaforma “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito Inps, analizziamo in dettaglio i possibili motivi all’origine della reiezione della domanda da parte dell’Istituto.
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Indice
Genitore residente all’estero
I genitori richiedenti il bonus per i quali risulta una residenza all’estero dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) a quella di presentazione della domanda vedranno contestarsi dall’INPS la legittima spettanza del contributo.
Genitori con permesso di soggiorno scaduto
I richiedenti il Bonus nuovi nati in possesso di un permesso di soggiorno scaduto (dove il campo “Valido fino al” della domanda online reca una data antecedente quella di inserimento dell’istanza) e privi degli estremi della richiesta di rinnovo, non possono accedere alla prestazione.
Genitore non convivente con il figlio
Il contributo una tantum di 1.000,00 euro può essere richiesto, in alternativa, da uno dei genitori.
Se i genitori non sono conviventi, il bonus non spetta se richiesto da colui che non convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo. In situazioni simili, infatti, la misura è riservata al genitore che vanta la convivenza con il figlio.
ISEE superiore a 40 mila euro
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati è necessario un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in cui è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, non superiore a 40 mila euro.
Pertanto, sono cause di rifiuto del bonus da parte dell’INPS le seguenti ipotesi:
- assenza di un ISEE in corso di validità;
- presenza di un ISEE in corso di validità con importo superiore a 40 mila euro, al netto degli importi dell’Assegno Unico Universale erogati ai componenti del nucleo.
Data di nascita antecedente il 1° gennaio 2025
Il contributo in parola spetta per i soli figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
Ne consegue che la prestazione non è riconosciuta a quanti hanno figli minorenni nati o adottati in data antecedente il 1° gennaio 2025.
Adozione di figli maggiorenni
Gli eventi di adozione di maggiorenni vengono esclusi dall’erogazione del Bonus, posto che la misura è riservata esclusivamente ai figli minorenni.
Invio domanda oltre i termini
La domanda di bonus dev’essere inviata all’INPS entro il termine di 120 giorni dalla data di nascita o di ingresso in famiglia del figlio. Un recente messaggio Inps ha infatti esteso la precedente scadenza dei 60 giorni dalla nascita o evento.
Come riportato nel messaggio, per gli eventi “verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni” gli interessati possono inviare l’istanza entro “60 giorni (22 settembre 2025) dalla data di pubblicazione del presente messaggio”.
Dal momento che i termini di invio delle domande operano a pena di decadenza dalla prestazione, quanti trasmettono l’istanza in ritardo vedranno opporsi un rifiuto da parte dell’INPS.
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Foto copertina: istock/narvo vexar