In concomitanza con la pubblicazione delle indicazioni operative per accedere al Bonus giovani under 35, l’INPS ha diffuso la Circolare 91 del 12 maggio 2025, con i dettagli per l’accesso all’altro sgravio previsto dal Decreto Coesione a beneficio dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate: il bonus donne 2025.
Al pari dello sgravio giovani, la fruizione del bonus da parte dei datori di lavoro è subordinata all’invio di un’apposita istanza telematica all’Istituto, la cui piattaforma è disponibile dal 16 maggio 2025.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
Per quali lavoratrici spetta il bonus donne 2025?
Possono beneficiare dello sgravio contributivo i datori di lavoro privati (compresi quelli del settore agricolo) che assumono, entro il 31 dicembre 2025, donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, in alternativa:
- sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- risultano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, con residenza nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (trattasi nello specifico di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna;
- svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, come fissato dal regolamento (UE) numero 651/2014.
Con riguardo al punto c), ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la lavoratrice deve essere assunta in un settore o in una professione individuati:
- per il 2024 dal D.M. 20 novembre 2023, numero 365;
- per il 2025 dal D.M. 30 dicembre 2024, numero 3217.
Per quali eventi spetta lo sgravio?
Le agevolazioni spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato (anche se con orario a tempo parziale) effettuate entro il 31 dicembre 2025.
Sono pertanto escluse dal bonus le ipotesi di:
- assunzioni a tempo determinato;
- trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine già in essere.
Il bonus non spetta parimenti per i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e di lavoro intermittente (anche se a tempo indeterminato).
Ecco di seguito una tabella riepilogativa delle condizioni di accesso al bonus, a seconda delle lavoratrici interessate:
Lavoratrici assunte | Eventi per cui spetta lo sgravio contributivo | Durata dell’esonero |
Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti | Assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 | Ventiquattro mesi dalla data di assunzione |
Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali UE | Assunzione a tempo indeterminato effettuata a decorrere dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione UE) al 31 dicembre 2025 | Ventiquattro mesi dalla data di assunzione |
Donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento UE numero 651/2014 | Assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 | Dodici mesi dalla data di assunzione |
Incremento occupazionale netto
Il bonus spetta in presenza di un incremento occupazionale netto, determinato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è “calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario” (Circolare INPS).
Se, al termine dell’anno successivo l’evento incentivato si riscontra un incremento occupazionale, le quote mensili di sgravio eventualmente già godute dall’azienda si consolidano. Viceversa, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo (eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto) mediante le procedure di regolarizzazione.
Importo del bonus
Il Bonus donne si traduce in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per singola lavoratrice.
Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, il tetto di 650,00 euro è riproporzionato, assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (650,00 / 31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi.
Nelle ipotesi di rapporti part-time il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.
Dalla sfera di operatività del bonus sono comunque esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL che, pertanto, restano dovuti in misura interi con riguardo alla lavoratrice interessata.
Come si accede al bonus?
Per poter legittimamente applicare il bonus in sede di calcolo dei contributi da versare all’INPS con modello F24, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere un’apposita istanza telematica all’Istituto, servendosi del servizio online disponibile dal 16 maggio 2025 ed accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS.
Il modulo di istanza online è presente sul sito “inps.it” sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.
La domanda dev’essere popolata con le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o part-time) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
Domanda con efficacia retroattiva oppure no?
La Circolare INPS numero 91/2025 precisa che, con riguardo a:
- esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
- esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
Al contrario, la domanda di riconoscimento dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
A tal proposito il decreto attuativo del Bonus donne ha espressamente disposto che la domanda all’INPS dev’essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
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