Consulta, no al blocco delle assunzioni per il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento

Michele Nico 13/01/16
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È illegittimo il divieto di assunzione per gli enti pubblici che non siano in regola con i tempi medi di pagamento registrati per le transazioni commerciali.

Con la sentenza 22 dicembre 2015, n. 272, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 2, del Dl 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, con l’effetto che gli enti locali possono ora dare corso alle assunzioni nei limiti di legge, anche se hanno registrato tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal dlgs 231/2002.

Quest’ultimo decreto, adottato per recepire le direttive comunitarie relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, già prevede al suo interno un apparato sanzionatorio (tra cui la decorrenza automatica degli interessi moratori alla scadenza del termine senza necessità di costituzione in mora, e il risarcimento del danno per le spese di recupero del credito) a tutela del rapporto contrattuale tra il privato e la PA.

Per rincarare la dose, l’articolo 41, comma 2, del Dl 66/2014 ha puntato al rafforzamento degli obblighi assunti dagli enti verso i terzi secondo peculiari modalità pubblicistiche, fissando tempi medi di pagamento da rispettare in relazione al complesso dei debiti commerciali assunti dall’ente pubblico, con la previsione della sanzione del blocco delle assunzioni nell’anno successivo a quello della riscontrata violazione.

Tale blocco ha carattere assoluto e si traduce nel divieto di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”.

Contro un siffatto meccanismo sanzionatorio si è mossa la Regione Veneto con un ricorso giudice delle leggi, lamentando sia il carattere disomogeneo della sanzione rispetto alla violazione cui essa è collegata, sia la mancanza di ogni criterio di proporzionalità e congruità del divieto di assumere personale, misura questa che potrebbe addirittura comportare l’effetto di un ulteriore incremento dei tempi di pagamento, ove il ritardo degli stessi sia dovuto proprio alla carenza di personale.

La Consulta ravvisa la fondatezza di tali rilievi, osservando che la norma in esame “si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, il quale, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione (…), tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni”.

La carenza di proporzionalità, secondo i giudici, trova palmare evidenza nell’inidoneità della previsione a raggiungere i fini che persegue, dacché “il blocco delle assunzioni, colpendo indistintamente ogni violazione dei tempi medi di pagamento, può investire amministrazioni che, nell’anno di riferimento, siano state in ritardo con il pagamento dei loro debiti per cause legate a fattori ad esse non imputabili”.

Non c’è dubbio che il ritardato pagamento dei debiti potrebbe dipendere dal mancato trasferimento di risorse da parte di altri soggetti o dai vincoli relativi al patto di stabilità.

In altre parole, la mancata considerazione della causa del ritardo e l’automatica irrogazione della pesante sanzione costituita dal blocco delle assunzioni non consentono all’articolo 41 del Dl 66/2014 di superare il test di costituzionalità.

Di qui l’abrogazione della norma, non solo per l’accertata lesione del principio di proporzionalità ricavabile dall’articolo 3 primo comma, della Costituzione, ma anche per una sostanziale violazione principio di buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 Cost.).

QUI LA SENTENZA N. 272, ANNO 2015, DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Michele Nico

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