Comodato senza durata: restituizione al comodante quando ne fa richiesta

Rosalba Vitale 09/07/15
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Di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12945 del 23 giugno 2015 ha confermato la sentenza della Corte d’ Appello di Roma che condannava la parte istante alla restituzione dell’ immobile coniugale che le era stata assegnata dal giudice in sede di separazione per viverci con il figlio minore, in quanto privo del termine di durata.

Occorre preliminarmente analizzare la normativa in materia.

L’art. 1810 c.c. disciplina il comodato senza determinazione di durata e al riguardo dispone che: “se non è stato convenuto un termine di durata, né questo risulta dall’ uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante lo richieda”.

In tale ambito occorre ricordare alcuni orientamenti passati che ribadivano, che in assenza di una destinazione qualificavano il bene a tempo indeterminato e perciò revocabile ad nutum da parte del proprietario (Cass, se. un. n. 316872011).

Nella stessa direzione, la sentenza della Cassazione n. 5987/2000 secondo cui :” il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario”.

Tanto osservato, la vicenda verteva su un’ immobile che un padre aveva concesso con contratto di comodato al figlio per i bisogni dalla famiglia, senza limite di durata.

In primo grado, in sede di separazione, la nuora ottiene l’assegnazione della casa coniugale in quanto presente un minore.

Di contro, la Corte d’Appello la condanna alla restituzione al proprietario originario.

La ricorrente, impugnava la sentenza e denunciava violazione degli artt. 1809 e 1810 c.c. richiamando la sentenza di I grado secondo cui l’ immobile concesso in comodato fosse destinato ai bisogni della famiglia ( Cass. civ. S.U. n. 13603/2004).

Sul punto, la pronuncia dei giudici di legittimità che hanno affermato quanto segue: “ dall’ atto scritto risulta che il contratto è stato concluso a tempo indeterminato, senza alcuna menzione del vincolo di destinazione”.

Ne consegue che: “ il bene oggetto di comodato deve essere restituito ai sensi dell’ art. 1810 c.c. non appena il comodante ne faccia richiesta”.

L’ assenza di patti aggiunti al contratto debitamente consacrati per iscritto o suscettibili di essere dimostrati ai sensi dell’ art. 2723 c.c. non eliminano gli effetti del comodato.

Pertanto, la Suprema Corte con tale motivazione ha chiaramente reso esecutivo il contratto tra le parti.

Rosalba Vitale

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