Aziende di servizi alla persona: lo scorrimento della graduatoria non vale per i nuovi posti messi a concorso

Michele Nico 06/05/15
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Con la delibera n. 27/2015/PAR la Corte dei Conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, affronta il quesito posto da un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) circa la possibilità di coprire un posto di infermiere di nuova istituzione nella pianta organica attingendo a una graduatoria di concorso precedentemente approvata, perseguendo in tal modo finalità di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica.

La questione fa necessariamente rinvio all’azione amministrativa per le assunzioni nel pubblico impiego, dacché le ASP – derivanti dalla trasformazione delle IPAB ai sensi dell’art. 10 della legge 328/2000 e conseguente regolamento attuativo di cui al dlgs 207/2001 – hanno indubbiamente una natura giuridica di diritto pubblico e, per quanto siano dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, restano pur sempre organismi gestionali soggetti ai vincoli pubblicistici in materia di reclutamento di personale.

Nel caso di specie, c’è da aggiungere che in Friuli Venezia Giulia la legge regionale 19/2003 ha espressamente previsto che per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle ASP trovano applicazione, in quanto compatibili con la disciplina di settore, le norme del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, di modo che in tali Aziende “le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego” (art. 12).

In questa cornice normativa, la Sezione esegue un dettagliato excursus che spazia dall’art. 8 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, all’art. 15, comma 7, del DPR 487/1994 e, infine, all’art. 91, comma 4 del TUEL, da cui emerge che il legislatore, nel corso degli anni, non ha esitato a riconoscere l’efficacia delle graduatorie concorsuali anche per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso.

Lo scorrimento delle graduatorie ha poi incontrato uno speciale favor legis per tutto il pubblico impiego con l’art. 3, comma 87, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, aggiungendo il comma 5 ter all’art. 35 del dlgs 165/2001, ha disposto che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso la PA rimangono vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione.

Detto questo, però, lo scoglio contro cui si infrange il quesito esaminato dalla Sezione riguarda il fatto che l’ASP di cui trattasi interebbe utilizzare una graduatoria in precedenza approvata per coprire un posto di nuova istituzione nell’organico aziendale.

Questo scenario cambia radicalmente le cose, in quanto una PA potrebbe essere indotta a modificare la propria pianta organica al fine di assumere un candidato inserito in graduatoria e, dunque, già noto, eludendo per questa via il principio secondo cui l’accesso ai pubblici impieghi avviene, di norma, tramite pubblico concorso (art. 97 Cost.).

In vista di ciò, l’art. 91, quarto comma, del TUEL stabilisce che le graduatorie concorsuali della PA rimangono efficaci per 3 anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si vengano a rendere successivamente vacanti e disponibili, ma – si badi bene – “fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.

Nel parere in commento la magistratura contabile dà ampio risalto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4119/2014, là dove si afferma che “l’esclusione dello scorrimento della graduatoria concorsuale per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati, sebbene prevista dall’art. 91, comma 4, del dlgs 267/2000, costituisce regola espressiva di un principio generale applicabile anche alle altre Amministrazioni pubbliche e, quindi, anche alle Aziende sanitarie locali”.

Alla luce di questi rilievi è quindi inevitabile che l’obiettivo di risparmio della spesa pubblica richiamato nel quesito posto passi in secondo piano, stante l’esigenza prioritaria di salvaguardare la tutela del principio del pubblico concorso nelle assunzioni, non solo nell’ambito degli Enti pubblici in senso stretto, ma anche in seno alle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

QUI IL TESTO DELLA DELIBERA

Michele Nico

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