Svuota carceri, in partenza il Garante dei detenuti. Il regolamento

Redazione 03/04/15
Scarica PDF Stampa
Tutto pronto per l’entrata in vigore del garante dei detenuti, la nuova struttura prevista dallo svuota carceri dello scorso anno, legge 10/2014.

Si tratta di un istituto che vigilerà sulle condizioni di reclusione dei detenuti, per prevenire eventuali violazioni di diritti fondamentali, che hanno portato, come noto, negli anni scorsi a condanne per il nostro Paese.

Al suo interno lavoreranno venticinque persone, che saranno prelevate dagli organici del ministero della Giustizia, il quale, come annunciato nell’ultimo Consiglio dei ministri, andrà incontro a una profonda rivoluzione interna di uffici, aree e personale nei prossimi mesi.

Anzi, il Garante avrà sede proprio nei locali che ospitano il ministero della Giustizia in via Arenula, dove strutture e settori dovrebbero essere profondamente rivisitati entro breve, almeno a quanto ha promesso sia il ministro Andrea Orlando che il governo di Matteo Renzi.

Scopo ulteriore del nuovo ufficio sarà quello di fare da raccordo con i Garanti a livello territoriale che saranno competenti per i luoghi di restrizione della libertà che ricadono nella giurisdizione del territorio, ivi compresi Cie e comunità terapeutiche.

Il Garante per i detenuti entrerà in vigore ufficialmente il prossimo mercoledì 15 aprile.

 

Ecco il testo del regolamento sul Garante dei detenuti

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 marzo 2015, n. 36

 

Regolamento recante la struttura e la composizione  dell'ufficio  del
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della
liberta' personale. (15G00050)

(GU n.75 del 31-3-2015)

 Vigente al: 15-4-2015
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,  recante  «Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e  di
riduzione  controllata   della   popolazione   carceraria»   ed,   in
particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4; 
  Vista la legge 9  novembre  2012,  n.  195,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo opzionale alla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti,  fatto  a  New  York  il  18  dicembre  2002»,   ed,   in
particolare, gli articoli 17 e seguenti del Protocollo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione consultiva
per degli atti normativi in data 25 settembre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota 008558 del 2 ottobre 2014; 

                               Adotta 
                        il seguente decreto: 

                               Art. 1 

                             Definizioni 

  1. Nel presente decreto sono nominati: 
    a) «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  146,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; 
    b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, recante «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; 
    c) «Garante»: il Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone
detenute o private  della  liberta'  personale,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge; 
    d) «Ufficio»: l'Ufficio del Garante nazionale dei  diritti  delle
persone detenute o private della  liberta'  personale,  istituito  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge; 
    e) «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione  delle
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o  pene  crudeli,
inumani  o  degradanti,  fatto  a  New  York  il  18  dicembre  2002,
ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
                               Art. 2 

                             Il Garante 

  1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo  7
del decreto-legge: 
    a) determina gli indirizzi e  i  criteri  generali  ai  quali  si
informa  l'attivita'  dell'Ufficio  e  definisce  gli  obiettivi   da
realizzare, verificandone l'attuazione; 
    b) adotta  il  codice  di  autoregolamentazione  delle  attivita'
dell'Ufficio, recante la disciplina  del  funzionamento,  i  principi
guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e  di  tutti  i
soggetti che, a qualsiasi titolo,  collaborano  con  il  Garante,  in
conformita' ai principi di cui alla parte IV, articoli da  17  a  23,
del Protocollo ONU; 
    c)  redige  la  relazione  annuale   sull'attivita'   svolta   da
trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera
dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia,
di cui all'articolo 7, comma 5, lettera  g),  del  decreto-legge.  La
relazione  contiene,  altresi',  l'illustrazione  degli  obiettivi  e
l'analisi dei risultati raggiunti, ed e' pubblicata sul sito internet
del Ministero della giustizia.
                               Art. 3 

                Sede e beni strumentali dell'Ufficio 

  1. L'Ufficio ha sede a Roma, in locali  messi  a  disposizione  dal
Ministero della giustizia. 
  2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, destina all'Ufficio gli  arredi  ed  i
beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al  suo
funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni  di  propria
pertinenza, alle  eventuali  esigenze  organizzative  e  di  supporto
logistico per lo svolgimento  dei  compiti  del  Garante  sull'intero
territorio nazionale.
                               Art. 4 

                      Composizione dell'Ufficio 

  1. All'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia
in  numero  di  venticinque  unita',  ripartite  tra  le   qualifiche
individuate secondo la  pianta  organica  stabilita  dal  Garante  di
concerto con il Ministro della giustizia e sentite le  organizzazioni
sindacali. 
  2. Il  Garante  provvede  alla  gestione  e  alla  valutazione  del
personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle  sue
dipendenze e non puo' essere destinato ad altri uffici senza  il  suo
parere favorevole.
                               Art. 5 

                     Organizzazione dell'Ufficio 

  1.  L'organizzazione  dell'Ufficio  e'  ispirata  ai  principi   di
efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa. 
  2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce  le  modalita'
di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto
dei principi contenuti nel decreto legislativo.
                               Art. 6 

                        Rimborso delle spese 

  1. Al Garante e' assicurato il rimborso delle spese  sostenute  per
lo  svolgimento  delle  competenze  attribuite  dall'articolo  7  del
decreto-legge,  con  gli  ordinari  stanziamenti  di   bilancio   del
Ministero della giustizia preordinati al  rimborso  delle  spese  per
missioni all'interno. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana  e  avra'   effetto   dal   giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Roma, 11 marzo 2015 

                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 688

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento