Diritto di sciopero degli avvocati

Rosalba Vitale 28/03/15
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L’articolo 40 della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 dispone che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

Si colloca fra i diritti soggettivi pubblici di libertà e trova tutela sia nell’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in cui si legge che lo Stato, non può vietare o punire l’astensione collettiva dal lavoro né può emanare leggi che, comunque, contrastino con il diritto di sciopero, sia nella legge 604/66, che ha dichiarato nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacale e, quindi, allo sciopero, che nello Statuto dei lavoratori (artt. 15, 16 e 28).

Titolari ne sono i singoli prestatori di lavoro sia pubblici che privati.

Tuttavia lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, è soggetto a un’autoregolamentazione.

Così con la legge 146/90, modificata dalla L. 83/2000 si è regolamentato il diritto di sciopero e limitatamente ai soli servizi pubblici essenziali (cioè sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta rifiuti, approvvigionamento di beni di prima necessità, trasporti, telefoni, poste, istruzione etc.), si è affermato il principio della limitazione «regolamentata» del diritto di sciopero, affinché esso non contrasti con il godimento di altri diritti costituzionalmente tutelati (alla libertà di circolazione, alla vita, alla salute, all’assistenza sociale etc.).

In caso di violazione, vige il diritto da parte del Governo di precettazione, cioè l’ordine obbligatorio ai lavoratori di prestare la propria opera anche se è stato proclamato lo sciopero.

Tanto premesso, recentemente con sentenza del 25 febbraio 2015, n. 8525, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo l’ intero giudizio d’ appello confermando il principio secondo cui è illegittimo la procedura di discussione in appello, fissata in camera di consiglio, se celebrata in assenza del difensore.

Nel caso di specie, la Corte d’ Appello di Venezia disattendeva l’istanza di rinvio formulata dal difensore, in ragione della propria adesione all’astensione collettiva, quest’ ultimo proponeva ricorso in Cassazione sollevando questione di legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono il rinvio dell’ udienza.

In particolare i giudici di legittimità hanno avuto modo di sottolineare come, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, “ l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata in sede collettiva costituisce l’esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente garantito, il cui bilanciamento, rispetto alla concorrente incidenza di altri principi o valori di rilievo costituzionale, è stato realizzato in via generale secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale; dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia”.

Con riguardo alle fonti, spetta al giudice il compito di accertare se l’adesione del difensore all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione (Sez. Un., Sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Rv. 259927).

In particolare, il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, co. 2, della Costituzione (Sez. Un., Sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Rv. 259926).

Secondo gli Ermellini: “ l’astensione del difensore dalle udienze, non essendo riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, in quanto espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, ove posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dalle fonti secondarie da essa richiamate, impone il rinvio anche dell’udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare ad essa” (Sez. 6, Sentenza n. 18753 del 16/04/2014, Rv. 259199).

Rosalba Vitale

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