Ancora una condanna per l’Italia dalla Corte UE. Il ritardo sul SISTRI apre la strada al risarcimento TARSU

Scarica PDF Stampa
La Corte di giustizia condanna il ritardo dell’Italia nell’attuazione del SISTRI con la sentenza del 18 Dicembre 2014 nella Causa C-551/13 che vedeva opposti il Comune di Quartu Sant’Elena e L’Hotel Setar a seguito del rinvio pregiudiziale da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (qui il testo integrale della sentenza https://it.scribd.com/doc/250561317/Sentenza-18-Dicembre-2014-C-551-13-SETAR ).
L’art. 40, paragrafo 1 della direttiva 2008/9 imponeva agli Stati di implementare il contenuto della direttiva stessa entro il 12 dicembre 2010.

La trasposizione della direttiva è avvenuta ad opera del D.LGS n. 205/2010 (il quale ha emendato e integrato il D.LGS 152/2006) che è stato giudicato insufficiente dai giudici di Lussemburgo, posto che lo stesso rinviava a successivi decreti “tecnici” del ministero dell’Ambiente per la piena attività del SISTRI.
Come noto, invece, il SISTRI, di rinvio in rinvio, non è mai diventato pienamente operativo.
Questa implementazione meramente formale della direttiva è stata censurata dalla Corte di giustizia.
Nel caso di specie, poi, la mancata operatività del SISTRI è stata la causa del mancato riconoscimento da parte del Comune di Quartu Sant’Elena del diritto di auto smaltimento dei rifiuti invocato dall’Hotel Setar Srl.

A fronte del rifiuto la società decideva di autosmaltirecomunque i propri rifiuti, invocando direttamente il diritto UE.
La successiva emissione da parte del Comune di una cartella TARSU, integrale e per somme elevatissime, pur in assenza di conferimento alcuno di rifiuti al servizio comunale di smaltimento veniva impugnata dinanzi alla CTP di Cagliari la quale rinviava alla Corte UE per una interpretazione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

I giudici Lussemburghesi – pur negando l’esistenza di un diritto all’auto smaltimento derivabile direttamente dalla direttiva – richiamano tuttavia i giudici interni alla necessità che il riparto del costo di smaltimento tra i consociati produca risultati conformi al principio di proporzionalità.
L’hotel Setar potrà dunque ora, invocare davanti alla Commissione Tributaria la giurisprudenza Francovich e richiedere il riconoscimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva: in questo caso il danno é equivalente al tributo applicato dal comune; sproporzionato proprio “a causa” del disconoscimento del diritto di auto smaltire; disconoscimento a sua volta direttamente connesso alla mancata attuazione del SISTRI).

Giovanni Mameli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento