Divorzio breve, testo alla Camera: basteranno sei mesi per dirsi addio

Redazione 15/05/14
Scarica PDF Stampa
Sarà l’aria elettorale, oppure il fresco anniversario dei quarant’anni dallo storico referendum. Ma quanto accaduto ieri pomeriggio in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati può essere il primo passo di un nuovo cambio radicale della disciplina del matrimonio in Italia, e, soprattutto, della sua interruzione.

Gli esponenti della Commissione di Montecitorio, chiamati a esprimersi sul cosiddetto “divorzio breve” hanno detto sì alle varie proposte presentate, dando, in questo modo, il via libera ufficiale alla votazione in aula della nuova disciplina sulla conclusione dei matrimoni.

Il dibattito, fervente nei mesi scorsi, si era un po’ raffreddato vista la mancata spinta decisionale del Parlamento, che aveva dimenticato nei propri cassetti i testi di emendamento alla legge approvata nel 1970 e poi confermata quattro anni più tardi, il 12 maggio 1974, dal referendum abrogativo, fallito sulla spinta dei radicali, del Pci e di altre forze politiche favorevoli all’interruzione delle nozze.

Nello specifico, la proposta arriverà in aula alla Camera lunedì 26 maggio, all’indomani, cioè, delle elezioni europee e un giorno prima dell’attesissima erogazione dei famosi 80 euro ai lavoratori dipendenti.

La proposta accolta in Commissione Giustizia e mandata alla Camera, prevede alcune modifiche all’articolo 3 della legge 898 del primo dicembre 1970“in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

La finalità, dunque, è quella di ridurre a un anno il minimo per al separazione consensuale, dal momento della comparsa dei due coniugi di fronte all’avvocato. Inizialmente, il limite era stato posto a cinque anni dai legislatori e, in epoca più recente, era stato portato a tre. Tra le proposte, addirittura, l’ipotesi di allargare ad alcuni casi specifici il minimo di sei mesi. Tutto ciò, ovviamente, sarà consentito solo in assenza di prole minorenne, nel qual caso, i termini temporali sono da intendersi raddoppiati.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento